Le armi cosiddette non letali - Assemblea dell'Officina di Fisica
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Pertanto, gli stu<strong>di</strong> in corso sui batteri geneticamente mo<strong>di</strong>ficati, in grado <strong>di</strong><br />
alterare le caratteristiche chimico - fisiche <strong>di</strong> esplosivi, lubrificanti e combustibili e<br />
componenti in gomma, tali da rendere inutilizzabili gli equipaggiamenti e materiali<br />
nemici, violerebbero la convenzione e le relative norme consuetu<strong>di</strong>narie <strong>di</strong>spositive<br />
dell’inter<strong>di</strong>zione. Analogamente è vietato lo sviluppo <strong>di</strong> batteri tossine <strong>non</strong>-<strong>letali</strong><br />
(come ad esempio, la salmonella) in funzione anti personale.<br />
b. Mine anti-uomo, trappole ed altri <strong>di</strong>spositivi<br />
Il II Protocollo della Convenzione per la proibizione <strong>di</strong> certe <strong>armi</strong> convenzionali<br />
del 1980, relativo all’impiego <strong>di</strong> mine, trappole ed altri <strong>di</strong>spositivi, contiene <strong>di</strong>verse<br />
restrizioni al loro utilizzo (art. 3), tese alla tutela della popolazione civile e delle<br />
persone civili, ed obblighi <strong>di</strong> registrazione, mappatura e pubblicazione dei campi<br />
minati, e delle zone dove siano state collocate trappole o altri <strong>di</strong>spositivi (art. 7).<br />
<strong>Le</strong> mine vengono definite quali or<strong>di</strong>gni collocati sopra o sotto il suolo o altra<br />
superficie, o in prossimità, e concepiti per esplodere o scoppiare a causa della<br />
presenza, prossimità o contatto <strong>di</strong> una persona o <strong>di</strong> un veicolo, e quelle lanciate a<br />
<strong>di</strong>stanza da pezzi <strong>di</strong> artiglieria, lanciarazzi, mortaio, o sganciate da aeromobili (art. 2).<br />
Quando mine terresti sono impiegate, devono essere prese particolari<br />
precauzioni al fine <strong>di</strong> ridurre al minimo i loro effetti in<strong>di</strong>scriminati; dopo la cessazione<br />
delle ostilità, le Parti al conflitto che hanno impiegato mine terrestri deve procedere<br />
alle operazioni <strong>di</strong> sminamento o alla loro neutralizzazione affinché <strong>non</strong> siano<br />
pericolose per le persone civili, o adoperarsi per facilitare lo sminamento. 602<br />
<strong>Le</strong> Trappole sono definite come qualsiasi congegno o materiale concepito,<br />
costruito o adattato, che ha lo scopo <strong>di</strong> uccidere o ferire colpire una persona e che<br />
funziona all’improvviso quando questa li tocchi o si avvicini, credendo <strong>di</strong> avere a che<br />
fare con un oggetto innocuo o <strong>di</strong> eseguire un atto apparentemente <strong>non</strong> pericoloso<br />
(art. 2). L’art. 6 del prende in considerazione alcune trappole che sono<br />
assolutamente vietate. 603 Esse appartengono a tre categorie. La prima vieta le<br />
trappole che hanno l’apparenza <strong>di</strong> oggetti portatili inoffensivi espressamente<br />
progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una<br />
detonazione quando vengono spostati o quando ci si avvicina ad essi. La proibizione<br />
trae motivo dalla circostanza che i potenziali destinatari delle trappole includono<br />
602<br />
Secondo il ICRC tali obblighi sono vigenti a livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale consuetu<strong>di</strong>nario; cfr. INTERNATIONAL<br />
COMMITTEE OF THE RED CROSS, A Guide, cit., pp. 14-15.<br />
603<br />
Secondo il ICRC tali inter<strong>di</strong>zioni derivano da regole vigenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale consuetu<strong>di</strong>nario; cfr.<br />
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, A Guide., cit., p. 15.<br />
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