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Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle ... - Aidos

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Rapporto di ricerca nella regione Veneto100alla circoncisione rituale, pratica cheappartiene a molti popoli, sia dell’anticoOriente mediterraneo, sia dell’Africanera, sia ancora dell’Australia primadella colonizzazione, ed è comunqueantichissima. Con riferimento allacirconcisione rituale maschile,la questione che si è posta, anche insede di Comitato Nazionale di Bioetica(CNB) già nel 1998 26 , è se tale pratica creiproblemi bioetici e possa essere eseguitao meno come prestazione a carico delServizio Sanitario Nazionale italiano,anche in considerazione del fatto che,in una prospettiva più generale,una pratica che provoca modificazionianatomiche irreversibili viene realizzatasu soggetti di minore età, e perciò non ingrado di prestare un valido consenso.È proprio il Comitato nazionale di bioeticaa riconoscere che la compatibilità con ilnostro ordinamento giuridico di tale praticaappare oggi un dato assodato, soprattuttoin considerazione del fatto che <strong>nelle</strong>culture che praticano la circoncisione,e segnatamente in base al diritto ebraico,questo adempimento costituisce unpreciso obbligo personale posto a carico<strong>dei</strong> genitori del neonato o di chi ne fa leveci, e viene vissuto come atto devozionalee di culto. Assumendo per i fedeli talecaratterizzazione religiosa, la prassi dellacirconcisione può essere oggettivamentericondotta alle forme di esercizio del culto,garantite dall’art. 19 Cost., che prevedepiena libertà di espressione e di sceltain campo religioso, limitandosi a vietaresoltanto eventuali pratiche rituali contrarieal “buon costume”. Sotto questo specificoprofilo, precisa il cnB, l’atto circoncisorionon pare contrastare con il parametrodel “buon costume”, ove quest’ultimosia inteso secondo l’accezione ristretta26 Comitato nazionale per la bioetica, I Pareri delComitato, La circoncisione: Profili bioetici 25 settembre1998, on line al sito web: http://www.governo.it/bioetica/testi/250998.html .comunemente accolta in questa materia,ossia come complesso di principi inerentialla sola sfera dell’onore, del pudore edel decoro in campo sessuale.Inoltre, sempre secondo il pareredel cnB, tale prassi, di per sé stessa,non sembra essere lesiva di altri benivaloripure costituzionalmente protettie potenzialmente coinvolti, quali,ad esempio, quello della tutela <strong>dei</strong> minorio quello della loro salute; in effetti lapratica di sottoporre i figli maschi acirconcisione sembra rientrare in queimargini di “disponibilità” riconosciutiai genitori dall’art. 30 Cost. in ambitoeducativo e, pur lasciando tracceindelebili e irreversibili, non produce,ove correttamente effettuata, menomazionio alterazioni nella funzionalità sessualee riproduttiva maschile.Sulla base di questi presupposti siconsidera che l’operazione circoncisoriamaschile non rientri fra gli attidi disposizione del corpo umano dannosiper la persona e, dunque, giuridicamenteilleciti. Peraltro anche nel caso incui subentrino problemi nella faseimmediatamente successiva all’intervento,questi sono in linea generale di entità cosìlieve da provocare di norma una malattiainferiore ai 10 giorni.Una volta accertata la non illiceitàdi questa pratica, rimane, soprattuttoalla luce <strong>dei</strong> recenti episodi di cronaca,il problema delle modalità della suaeffettuazione. Tale questione viene risoltanel senso di estendere la normativa cheregola la pratica circoncisoria ebraicaper analogia a tutte le altre confessionireligiose che pratichino la circoncisione.Quanto alla conformità della praticacirconcisoria ebraica ai principi del nostroordinamento giuridico, rilevano alcunienunciati contenuti nella legge 8 marzo1989, n. 101, che ha approvato l’intesastipulata fra lo Stato italiano e l’Unionedelle Comunità ebraiche italianeil 27 febbraio 1987.

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