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Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle ... - Aidos

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251/ Aspetti medico –legali della leggen. 7/2006 e doveredi segnalazionedi reaTO all’aUTORITàgiudiziaria /di Anna Aprile*e Giorgia Ducolin**La legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioniconcernenti la prevenzione ed il divietodelle pratiche di mutilazione genitalefemminile, si prefigge, tra i suoi scopi,di attuare misure finalizzate a prevenire,contrastare e reprimere le pratichedi mutilazione <strong>dei</strong> <strong>genitali</strong> <strong>femminili</strong>.Tali misure si realizzano, secondoil dettato normativo, attraversola sensibilizzazione <strong>nelle</strong> comunità arischio, la formazione <strong>dei</strong> professionistidella salute, l’informazione del personalescolastico, al fine di garantire laprevenzione, il monitoraggio del fenomenoe la diffusione di una cultura che contrastie reprima tali pratiche nel territorioitaliano e all’estero – in tal caso,qualora si tratti di fatto commessoda cittadini italiani o stranieri residentiin Italia – all’interno di un programmacoordinato a livello internazionale.La stessa legge sancisce in modospecifico l’illegittimità di tali pratiche.* Dipartimento di Medicina ambientale e sanitàpubblica – Sede di Medicina Legale Università degli Studidi Padova** Medicina Legale – ULSS 16 PadovaDi seguito, dopo una breve disaminadella legge 75 , si propongono alcuneconsiderazioni in riferimento ai doveridi segnalazione del professionistadella salute all’autorità giudiziariache discendono dall’introduzionedell’art. 583-bis previsto all’art. 6.L’art. 1 di suddetta legge richiama ifondamenti costituzionali sui quali sifondano i presupposti di tutela di donne ebambine, ovvero i principi secondo i qualila Repubblica si pone a garanzia dellatutela <strong>dei</strong> “<strong>diritti</strong> inviolabili dell’uomo”,della “pari dignità sociale” e della “salutecome fondamentale diritto dell’uomo edinteresse della collettività”, come sancitorispettivamente dagli artt. 2, 3 e 32della Costituzione italiana 76 .Vengono affidate al Dipartimento per lepari opportunità funzioni di promozionee coordinamento delle attività finalizzatealla prevenzione, assistenza alle vittime,APPROFONDIMENTI75 Per un esame degli aspetti medico-legali dellanorma in questione rinviamo anche a Rodriguez D.,Arseni A., Aprile A., “Riflessioni minime sulla legge7/2006 volta a prevenire, contrastare e reprimere lepratiche di mutilazione genitale femminile”, in Rivistadi diritto delle professioni sanitarie, 8, 146-152, 2005 e aGentiluomo A., Piga A., Kustermann A., “<strong>Mutilazioni</strong><strong>genitali</strong> <strong>femminili</strong>: la risposta giudiziaria”, in Rivistaitaliana di medicina legale, 21, 1124-3376, 2008.76 Art. 2. Cost. La Repubblica riconosce e garantiscei <strong>diritti</strong> inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia <strong>nelle</strong>formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, erichiede l'adempimento <strong>dei</strong> doveri inderogabilidi solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3. Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità socialee sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali. È compitodella Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà el'eguaglianza <strong>dei</strong> cittadini, impediscono il pieno sviluppodella persona umana e l'effettiva partecipazione di tuttii lavoratori all'organizzazione politica, economica esociale del paese.Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell'individuo e interesse dellacollettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione di legge.La legge non può in nessun caso violare i limiti impostidal rispetto della persona umana.

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