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Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle ... - Aidos

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Rapporto di ricerca nella regione Veneto105A parte i mediatori culturali, occorrecoinvolgere anche il personale sanitario,i servizi socio-sociali, il mondo della scuola,perché sono tutti soggetti che in qualchemodo possono intercettare o venire acontatto con queste persone. Si tratta di unavera e propria filiera o rete, tanto più efficacequanto più le maglie della rete sono strette,già partendo dalle scuole elementari,quindi nei presidi scolastici, nei consultorifamiliari, negli ambienti di lavoro,<strong>nelle</strong> fabbriche. Oltre ai mediatori culturali,che sono poi la figura principe. A volte cisi trova di fronte alla cosiddetta ignoranzalegis, tanto che le persone contattate cidicevano: “Ma noi non sapevamo chein Italia fosse reato!”. Probabilmente losapevano. Però in alcuni casi possonoesserci situazioni di reale non conoscenzadella rilevanza penale di una condottadi mutilazione. In ogni caso le attivitàdi sensibilizzazione e la formazionedi materiali di sensibilizzazione dadepositarsi presso gli uffici immigrazionedelle questure e quindi presso le comunitàmigranti, potrebbe essere utile in qualchemodo a comunicare un messaggio del tipo:“Guardate, da noi questa pratica è vietata,non aiuta, anzi rischiate pure!”. Egualmentepresso i comuni. La prima tappa di unimmigrato è la questura per le procedureamministrative, l’ufficio nel capoluogo diprovincia. Però poi, nella provincia, ognisingolo comune ha la sua percentuale dicittadini, residenti, migranti. Quindi quantopiù è capillare sul territorio questo tipo dicampagna e di informazione, tanto piùcontribuiremo a far sì che emergano e nonrimanga questo l’unico caso, per far sì che cisia una maggiore emersione del fenomenovisto che al momento non sembra esserci.Quanto all’efficacia della norma penalelicenziata dal legislatore nazionalenel 2006 per contrastare il fenomenodelle MGF, è interessante metterein luce l’emergere tra gli operatorigiudiziari di un parere più critico rispettoall’atteggiamento di generale favoreespresso dagli operatori di polizia.In particolare è in discussione la possibilitàche l’esistenza di una fattispecie ad hocdi reato possa servire in qualche modo afar emergere più accuratamente la realtà.Io sono scettico a questo proposito.Ritengo utile il fatto che “inventandosi”una norma che forse c’era già o si potevaritenere già esistente, si è in qualche modocontribuito alla crescita di sensibilità rispettoa questo tipo di problema. Quindi sottoquesto profilo è positiva l’introduzionedella nuova norma. Però per mia cultura,abitudine ed esperienza personali,ho constatato che l’inasprimento delle penee la configurazione di nuove ipotesi di reato,non sono mai riuscite a frenare fenomenicriminosi: “Se una persona vuole delinquerenon si spaventa di questo”. Quindi c’è unqualcosa di molto più profondo, grave eimportante che è costituito dal fatto chechi fa ricorso a queste pratiche e anche chile subisce, molto spesso lo fa perché pertradizione, per religione, per convinzionepersonale, ritiene che sia opportuno egiusto farle. Allora il dramma è che qui, noi,abbiamo sanzionato un comportamentoche per la nostra cultura è assolutamenteincivile, grave e compromettente la libertà,l’autodeterminazione della donna,un comportamento però che per altre etnie,per altre realtà, culture, religioni, invece,è un fatto giusto, forse sacrale e meritevole.Questo rende il fenomeno sicuramente moltopiù grave. Peraltro questo dato trova riscontronegli altri paesi, perché anche laddove lanorma è in vigore da anni, in realtà poi allacondanna non solo non segue la pena,ma non c’è la prova del fatto che la previsionenormativa di questi reati sia riuscita afunzionare in qualche modo da deterrente,a far ridurre il numero di reati. Non c’è questaprova, e d’altro canto le ragioni sono quelleche abbiamo detto prima.Interessante è però rilevare la funzionesimbolica che la nuova legge può giocare,piuttosto che intervenire in modo più

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