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Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle ... - Aidos

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APPROFONDIMENTI254Da tale lettura discende anche unaulteriore considerazioni rispetto allaprevisione, contenuta anch’essa nelcomma 2, di una pena ridotta in casodi lesione di lieve entità. La lieve entitàdi cui al 583-bis potrebbe rendere questaipotesi sovrapponibile alla fattispeciedi cui all’articolo 582 del codice penale.La sovrapposizione con l’articolo 583(aggravanti biologiche) andrebbecircoscritta all’ipotesi della aggravanteprevista dalla durata della malattiaqualora, a seguito della lesione cagionatacon finalità mutilanti, derivasse unamalattia di durata superiore a quarantagiorni; un’ulteriore sovrapposizioneverrebbe a realizzarsi nel caso in cuidalla lesione degli organi <strong>genitali</strong>condotta con finalità mutilante derivasseun’infezione o un’emorragia profusain grado di comportare un pericolo perla vita della donna. In tale evenienzasi tratterebbe di malattia conseguentealle lesioni di cui al secondo commadell’articolo 583-bis, in sostanzialesovrapposizione con l’aggravante del 583c.p. (malattia che metta in pericolo la vita).Non sussiste invece la sovrapposizionecon le altre aggravanti dell’articolo 583c.p. (indebolimento permanente, perdita omutilazione di un senso e/o di un organoo della capacità di procreare) che trovanoprecisa collocazione nel primo commadell’articolo 583-bis.In base alla durata della malattiaandrebbe definita anche la gravità dellalesione responsabile di un eventuale dannopsichico conseguito alla pratica subita.L’interpretazione esposta appare a nostroavviso la sola condivisibile, in quantoconsiderare i postumi menomanti qualiaggravanti biologiche che, insieme alladurata della malattia del corpo e dellamente, consentono di operare unadistinzione della gravità delle lesioni,spoglierebbe le ipotesi più gravidel primo comma dell’articolo 583–bisdella componente menomante chenecessariamente deriva dal caratteremutilante di tali pratiche.La pena previstaall’art. 583-bis è aumentata quando lepratiche mutilanti/lesive sono commessea danno di un minore ovvero se il fatto ècommesso per fini di lucro.Una ulteriore aggravante previstadall’art. 583-bis riguarda il caso in cuitali pratiche siano effettuate da partedi personale sanitario, con interdizionedella professione da tre a dieci anni.Solo per i medici, ma tale scelta legislativaappare poco condivisibile, visto che diversesono le figure sanitarie che possonoessere coinvolte <strong>nelle</strong> previsionidi delitto sopra discusse, è prevista lasegnalazione all’Ordine.Infine l’art. 8 stabilisce pene anche perle strutture coinvolte nella pratica dellemutilazioni <strong>genitali</strong> <strong>femminili</strong>./ Il dovere di segnalazione /Il nostro ordinamento prevedel’obbligatorietà della segnalazione <strong>dei</strong>delitti/reati procedibili d’ufficio all’autoritàgiudiziaria. Tale obbligatorietà per ilprofessionista sanitario viene sancitada tre diversi articoli del codice penale,a seconda della veste giuridica delprofessionista stesso: l’art. 361 e 362 c.p.trattano dell’omessa denuncia da partedi un pubblico ufficiale e di incaricatodi pubblico servizio, mentre l’art. 365tratta dell’omissione di referto da partedi persona esercente di una professionesanitaria 78 . Ricordiamo che i professionisti78 Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte delpubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale ometteo ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o adun'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire,un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o acausa delle sue funzioni, è punito con la multa da liresessantamila a un milione. La pena è della reclusione >

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