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309<br />

iulium carnicum e il suo territorio<br />

nella prima fase di romanizzazione la comunità si riconoscesse in questa divinità non<br />

romana che considerava presumibilmente garante delle attività produttive di cui viveva.<br />

Che poi, con il cambiamento di status in età augustea, l’area forense sia stata completamente<br />

modificata e il nuovo tempio forense dedicato alla triade capitolina, per quanto<br />

probabile, non è supportato da documenti.<br />

Merita, infine, di essere approfondito l’aspetto giuridico del culto di Belenus.<br />

Il fatto che l’intervento di restauro sia stato attribuito ai magistri di un collegium<br />

potrebbe portare a considerare il culto come privato. La menzione dei magistri vici,<br />

tuttavia, non può non conferire all’operazione, nata su iniziativa privata, una dimensione<br />

di ufficialità. È possibile che essa assolvesse una funzione eponima, come del resto<br />

attestato anche in altri casi, o che costituisse una sorta di allusione alla loro competenza<br />

sui sacra. Si potrebbe trattare della concessione di un terreno pubblico ai membri di<br />

un collegium per l’edificazione di un tempio alla loro divinità protettrice. In questo<br />

caso, però, si nota l’assenza di formule specifiche, come locus datus decreto vikanorum,<br />

o locus concessus et donatus a vikanis, documentate nell’epigrafia d’oltralpe 1755 . È, infatti,<br />

noto come i vici fossero sede di una amministrazione decentrata, benché non sempre<br />

esplicitamente delineabile in base alle fonti epigrafiche: i vici extraurbani erano retti da<br />

magistri eletti annualmente, ai quali poteva essere attribuita una limitata giurisdizione,<br />

come sembra indicare la formula mag(ister) i(ure) d(icundo) attestata epigraficamente 1756 .<br />

I vici erano, inoltre, dotati di consigli di membri scelti dai funzionari che coadiuvavano i<br />

magistrati giurisdicenti quinquennales incaricati delle operazioni di censo nelle colonie e<br />

nei municipia. Le delibere erano sancite con la formula de vici sententia. È, inoltre, certa<br />

l’esistenza di proprietà comunitarie dei vicani e di un consiglio dei proprietari del vicus,<br />

che si esprimeva in merito a temi analoghi a quelli di cui si occupava l’ordo decurionum<br />

cittadino, quali, per l’appunto, la concessione di terreno pubblico 1757 .<br />

Se anche giuridicamente possibile stupisce, però, che in età repubblicana Iulium Carnicum<br />

fosse dotato di due luoghi di culto di natura privata, l’aedes Belini e l’aedes Herculis,<br />

il primo dei quali dotato di un pregevole apparato decorativo. All’età repubblicana,<br />

peraltro, non sono riferibili altri culti.<br />

Il confronto con altre realtà vicaniche può, forse, offrire una diversa soluzione<br />

interpretativa.<br />

In uno studio dedicato ai santuari rurali dell’Italia centro-appenninica, Cesare Letta<br />

ha dimostrato come essi assolvessero ad una funzione aggregativa per la comunità paganica<br />

o vicanica di riferimento. Secondo lo studioso è plausibile che assemblee e comizi<br />

1755 Si vedano, rispettivamente, CIL XIII, 5233 e CIL XIII, 4131.<br />

1756 zaccaria 1991b, p. 65, nt. 78. CIL V, 5511.<br />

1757 Per questi aspetti, cfr. zaccaria 1994a, 324-326,

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