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Appendici - CNR

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appendIcI III Schede tecniche<br />

3.1.11 PIANIFICAZIONE PER L’EMERGENZA<br />

3.1.11.1 l’evOluziOne Del quaDrO nOrMativO naziOnale<br />

Di PrOteziOne Civile<br />

la normativa nazionale inerente alla protezione civile è temporalmente recente nel quadro nor mativo<br />

italiano, ma ha già subito un complesso susseguirsi di disposizioni legislative tale per cui avere il qua-<br />

dro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali con riferimento a speci fiche funzioni richiede<br />

una ricostruzione articolata.<br />

nel seguito si cercherà di riassumere, con particolare riferimento alla pianificazione per l’emergenza,<br />

i passaggi e le innovazioni apportate dall’avvicendamento giuridico.<br />

la prima legge di protezione civile è la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il servizio nazio-<br />

nale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente<br />

dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. tale<br />

legge definisce le attività di protezione civile, quali quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie<br />

ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e indifferibile<br />

diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi naturali o antropici. relativamente alle attività di<br />

prevenzione delle varie ipotesi di rischio, la legge le individua come quell’insieme di attività dirette allo<br />

studio e alla determinazione delle cause predisponenti i fenomeni calamitosi, all’identificazione dei<br />

rischi e alla individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi e alla previsione l’insieme<br />

di attività volte alla riduzione del rischio.<br />

la legge 225/1992 definisce inoltre il sistema di protezione civile come sistema coordinato di competenze<br />

al quale concorrono amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni e comunità montane<br />

in relazione alla valenza territoriale.<br />

con particolare riguardo alla tematica della pianificazione di emergenza la legge 225/1992 at tribuisce<br />

al dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri la re sponsabilità della<br />

predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale (art.4) e ai prefetti la responsabilità della<br />

predisposizione dei piani di emergenza di livello locale (art.14, comma 1).<br />

l’evoluzione normativa in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e<br />

agli enti locali, si esplica in materia di protezione civile attraverso il decreto legislativo 112/1998 che<br />

modifica, tra l’altro, agli articoli da 107 a 109 gli ambiti di responsabilità di stato, regioni, province e<br />

comuni ridefinendone compiti e funzioni. nel caso della pianifica zione per l’emergenza, la normativa<br />

inquadra i piani e le competenze in relazione alle entità degli eventi attribuendo:<br />

• allo stato<br />

a. la definizione degli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei pro grammi di pre-<br />

visione e prevenzione dei rischi;<br />

b. la predisposizione dei programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attua zione delle<br />

conseguenti misure di emergenza;<br />

c. la predisposizione, d’intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali in teressati,<br />

dei piani di emergenza per quanto riguarda gli eventi di cui alla lettera c), comma 1, art.<br />

2 della legge 225/1992.<br />

[ 107<br />

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