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Appendici - CNR

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appendIcI III Schede tecniche<br />

Inoltre a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della costitu-<br />

zione, che ha incluso la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente, le regioni hanno<br />

iniziato a emanare specifiche norme.<br />

alla normativa sinora elencata, è da aggiungersi una norma di chiara ispirazione emergenziale<br />

contenuta nella legge 267/1998 relativa alla prevenzione del rischio idrogeologico, emanata dopo la<br />

tragedia di sarno dello stesso anno. In particolare l’articolo 1, comma 4, recita:<br />

Gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a<br />

predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori<br />

pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità’<br />

delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio.<br />

In definitiva allo stato attuale le competenze previste in materia di protezione civile possono essere<br />

riassunte e suddivise come segue.<br />

l’attività di indirizzo normativo compete:<br />

•<br />

•<br />

allo stato per il livelli nazionale e regionale;<br />

alle regioni per i livelli regionale e locale.<br />

l’attività di pianificazione (redazione dei piani di emergenza) compete:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

al dipartimento della protezione civile per i piani nazionali (conseguenti ai programmi na zionali<br />

di soccorso);<br />

alle province per i piani provinciali;<br />

ai comuni, anche in forma associata per i comuni;<br />

alle comunità montane per i piani intercomunali in aree montane.<br />

l’attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

al sindaco per gli eventi di protezione civile di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 2 della legge<br />

225/1992;<br />

al prefetto, al presidente della provincia e a quello della regione secondo le compe tenze per gli<br />

eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1 art. 2 della legge 225/1992;<br />

al dipartimento della protezione civile per gli interventi di cui alla lettera c), comma 1, art. 2 della<br />

legge 225/1992;<br />

al capo del dipartimento della protezione civile che può essere nominato coordinatore di tutte<br />

le attività di emergenza e disporre direttamente sugli interventi di competenza delle strutture<br />

operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile, anche prima della dichiarazione<br />

di stato di emergenza, previo specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentito<br />

il presidente della regione coinvolta, ai sensi dell’art. 3 della legge 286/2002.<br />

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