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Appendici - CNR

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appendIcI III Schede tecniche<br />

tali criteri confermano i principi relativi al mantenimento delle 4 zone e la dipendenza dalla normativa tecnica,<br />

ma individuano, in dipendenza da quest’ultima, come unico parametro guida per la definizione delle zone,<br />

l’accelerazione massima su suolo rigido (T = 475).<br />

Inoltre, i criteri entrano nel merito procedurale e metodologico per la predisposizione dei futuri studi di peri-<br />

colosità sia di riferimento nazionale, sia a scala regionale, esplicitando i seguenti punti:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

attendibilità (fonti di dati, metodi e dettagli su alcune specifiche tecniche);<br />

controllo (pubblicità dati e metodi, valutazione di esperti);<br />

modalità applicative (tolleranze nell’attribuzione della zona al comune);<br />

aggiornamento.<br />

In sede di prima applicazione dei suddetti criteri, le regioni sono autorizzate a compilare gli elenchi delle zo-<br />

ne utilizzando una tolleranza pari a una zona sismica in aumento o in diminu zione rispetto alla lista allegata<br />

all’ordinanza 3274/2003. si tratta di un grado di libertà più am pio (pari anche a 0.1 g) di quello che viene stabilito<br />

nei criteri di utilizzo degli studi di pericolo sità, che prevedono, ad esempio, fasce di tolleranza di 0.025g per<br />

l’attribuzione di zona in fun zione dei valori di a g .<br />

le regioni e le province autonome adottano le nuove zone con specifici provvedimenti 60 , alcune con limitate<br />

modifiche (provincia di trento, lazio, Basilicata, sicilia - Figura 3.1-22).<br />

nell’ambito di una convenzione finanziata dal dpc, l’InGV produce l’aggiornamento dello studio di pericolosità<br />

di riferimento nazionale (Gruppo di lavoro, 2004), che viene adottato con ordi nanza del presidente del consiglio<br />

dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 61 . In tale ordinanza ven gono riconfermati i criteri già espressi nella prece-<br />

dente ordinanza 62 , aggiungendo le modalità di valutazione 63 di eventuali ulteriori studi di pericolosità.<br />

con il nuovo testo sulle norme tecniche 64 viene modificato l’impianto concettuale di attribuzione del<br />

grado di sismicità per i comuni che ricadono in diverse zone. Infatti, se all’origine della classificazione<br />

sismica vi era la necessità di ripartire i comuni per attribuire loro una zona, ossia per attribuire una de-<br />

terminata azione sismica (associata alla zona), con il nuovo impianto normativo l’azione sismica viene<br />

direttamente attribuita a partire dai dati di sito (con riferimento ai risultati degli studi adottati con ordi-<br />

nanza 3519/2006). per tanto la necessità normativa, residuale, di attribuire ai comuni una zona sismica<br />

con grado di sismicità è ascrivibile a procedure di tipo amministrativo (modalità di espletamento dei<br />

controlli sull’applicazione delle norme tecniche) e in parte progettuale (limitazione delle altezze mas-<br />

sime realizzabili con le diverse tecnologie).<br />

60 I provvedimenti di adozione regionali e delle province autonome sono i seguenti. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438; Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731; Bolzano: DGP 6/11/2006, n. 4047; Calabria: DGR 10/2/04,<br />

n. 47; Campania: DGR 7/11/02, n. 5447 (la Regione Campania adotta la proposta del Gruppo di lavoro 1999, prima dell’emanazione dell’ordinanza 3274/2003); Emilia-Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435; Friuli<br />

Venezia Giulia: DGR 1/8/03, n. 2325; Lazio: DGR 1/8/03, n. 766; Liguria: DGR 16/5/03, n. 530; Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964; Marche: DGR 29/7/03, n. 1046; Molise: L 20/5/04, n. 13; Piemonte: DGR<br />

17/11/03, n. 61/11017; Puglia: DGR 2/3/04, n. 153; Sardegna: DGR30/3/04, n. 15/31; Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408; Toscana: DGR 16/6/03, n. 604; Trento: DGP 23/10/03, n. 2813; Umbria: DGR 18/6/03, n. 852;<br />

Veneto: DCR 3/12/03, n. 67; Valle d’Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130.<br />

61 Solo la Regione Molise la utilizza per aggiornare nel 2006 l’attribuzione di zona ai propri comuni (DCR 20/9/2006, n. 194). La Toscana (DGR 19/6/2006, n. 431) la utilizza per l’approvazione definitiva<br />

della propria classificazione.<br />

62 Si tratta ancora di criteri provvisori in attesa della predisposizione di quelli definitivi da rendere coerenti con le Norme tecniche in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture.<br />

63 Approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria del DPC.<br />

64 Norme tecniche per le costruzioni, DM 14 gennaio 2008.<br />

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