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Appendici - CNR

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appendIcI III Schede tecniche<br />

3.1.10 ZONAZIONE SISMICA E CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI<br />

3.1.10.1 OBiettivO<br />

storia della classificazione sismica dei comuni e descrizione delle diverse modalità di utilizza zione dei risultati<br />

delle analisi di pericolosità sismica (zonazione sismica) in relazione ad alcuni strumenti normativi finalizzati<br />

alla riduzione del rischio sismico.<br />

3.1.10.2<br />

DefiniziOne<br />

nel linguaggio della normativa tecnica in campo edilizio, con il termine “classificazione” si è inteso, fino a oggi,<br />

indicare l’attribuzione di un determinato grado di sismicità alle zone sismi che 54 . tale grado di sismicità è utiliz-<br />

zato per la determinazione delle azioni sismiche e di altre specifiche a livello tecnico. I comuni che ricadono in<br />

tali zone vengono inseriti in appositi elen chi e “classificati” di conseguenza.<br />

3.1.10.3 StOria Della ClaSSifiCaziOne SiSMiCa<br />

3.1.10.3.1 Origine della Classificazione sismica (1909 – 1980)<br />

l’individuazione delle zone sismiche in Italia (de marco et al., 1999) è iniziata dai primi anni del ‘900 attraverso lo<br />

strumento del regio decreto, emanato a seguito di terremoti distruttivi, che imponeva l’applicazione di specifica<br />

normativa tecnica a una serie di comuni dichiarati si smici e riportati in un elenco dal decreto stesso. dal 1927<br />

le località colpite dai terremoti sono state distinte in due “categorie”, in relazione al “loro grado di sismicità e<br />

alla loro costituzione geologica”. Il metodo implicitamente adottato, fino al 1980, per definire in quali comuni si<br />

do vesse applicare la normativa tecnica era sostanzialmente la sismicità storica recente. a seguito dei vari eventi<br />

sismici succedutisi fino al 1980, il numero dei comuni nei quali doveva applicarsi la normativa tecnica aumenta<br />

progressivamente. a questo metodo, se ne aggiunge un altro, legato al danneggiamento subito. l’elenco dei<br />

comuni dichiarati sismici è utilizzato anche ai fini dei finanziamenti per la ricostruzione e per questo motivo si<br />

determinano inclusioni non neces sariamente coerenti con i livelli di sismicità o di danneggiamento conseguenti<br />

al terremoto. nel corso del tempo si assiste anche a una rimozione dagli elenchi di alcuni comuni precedente-<br />

mente inclusi, con motivazioni estranee a valutazioni di pericolosità sismica o di rischio.<br />

con la legge 2 febbraio 1974, n. 64 si stabilisce il quadro di riferimento per le modalità di re dazione delle normative<br />

tecniche, fra cui quelle che riguardano le costruzioni in zona sismica, e di classificazione sismica del<br />

territorio nazionale. tale legge, in particolare, prevede che “con decreti del ministro per i lavori pubblici emanati<br />

di concerto con il ministro per l’interno, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate,<br />

sulla base di comprovate mo tivazioni tecniche, si provvede: a) all’aggiornamento degli elenchi (dei comuni)<br />

delle zone di chiarate sismiche (…); b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità<br />

da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme<br />

tecniche; c) all’eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori<br />

attribuiti ai gradi di sismicità”.<br />

nelle norme tecniche emanate a seguito della legge 64/1974 viene definito un “coefficiente di intensità sismica”,<br />

espresso in funzione del grado di sismicità s. Il parametro s (s = 12, 9 e 6 in riferimento a tre diverse zone) è<br />

puramente convenzionale e non rappresenta alcuna misura fisica.<br />

54 Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (art. 3), DM 16 gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (Allegato<br />

A.1), DPR 6 giugno 2001 n.380, art. 83..<br />

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