Appendici - CNR
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IndIrIzzI e crIterI per la mIcrozonazIone sIsmIca III Schede tecniche [ 96<br />
]<br />
applicando la metodologia del Gruppo di lavoro (1999) e, per la prima volta, vengono diffusi a scala nazionale i<br />
dati per tutti i comuni anche delle ordinate spettrali per i vari periodi di ritorno (lucantoni et al., 2001).<br />
la proposta del Gruppo di lavoro (1999) viene presentata al ministero dei lavori pubblici (1998), senza alcun<br />
recepimento normativo e alle regioni (1999), in un contesto normativo cambiato dal dlGs 112/1998, che vede<br />
queste ultime coinvolte per la prima volta nella materia, non in forma consultiva, ma come responsabili della<br />
formazione degli elenchi delle zone sulla base di criteri generali emanati dallo stato.<br />
nell’ambito di questo nuovo contesto normativo e alla luce della ripartizione delle nuove com petenze, nel 2001<br />
viene avviato, su iniziativa del dpc, un tavolo di lavoro, nell’ambito della conferenza stato-regioni, per la definizione<br />
dei criteri di individuazione delle zone sismiche. Vengono predisposti i primi documenti di lavoro (poi<br />
pubblicati in Bramerini e di pasquale, 2002) nei quali si individua una metodologia per l’individuazione delle<br />
zone sismiche, utilizza bile da parte delle singole regioni, mutuata da quanto elaborato dal Gruppo di lavoro<br />
(1999) e un esempio applicativo da adottare provvisoriamente fino alle eventuali determinazioni regio nali.<br />
I principi che vengono salvaguardati sono:<br />
• l’individuazione di 4 zone, dipendenti dalla normativa tecnica in vigore;<br />
• la possibilità di identificare diversi parametri di pericolosità, presi singolarmente, compo sti fra di loro ed<br />
eventualmente integrati con ulteriori parametri;<br />
• la possibilità di utilizzare diverse elaborazioni sulla pericolosità di base;<br />
• la necessità di mantenere una correlazione fra zonazione regionale (o sub-regionale) e zo nazione nazionale;<br />
• la definizione di uno standard nazionale al quale fare riferimento e che definisce soglie e condizioni di spostamento<br />
fra zone, per le eventuali normative regionali.<br />
3.1.10.3.3 Classificazione sismica post-Molise (2003)<br />
a seguito del terremoto in molise (31 ottobre 2002) e sull’onda dell’emozione provocata dalle tragiche conseguenze,<br />
il dpc istituisce un nuovo Gruppo di lavoro (2002) 57 , con l’obiettivo di giungere in tempi brevi a una<br />
zonazione del territorio. Il nuovo Gruppo di lavoro decide di adottare una nuova normativa antisismica (coerente<br />
con l’eurocodice 8 - Design of structures for earthquake resistance), che richiede una o più mappe di pericolosità<br />
sismica, compilate in termini di accelerazione massima al suolo. Visti i tempi ristretti, adotta la parte della proposta<br />
del Gruppo di lavoro (1999) 58 limitatamente all’elenco dei comuni inseriti nelle rispettive zone. alle zone<br />
individuate dal Gruppo di lavoro (1999) vengono attribuiti i valori di accelerazione massima su roccia a associati<br />
g<br />
alla zona (zona 1 = 0.35g; zona 2 = 0.25g; zona 3 = 0.15g; zona 4 = 0.05g) secondo le soglie suggerite dall’eurocodice,<br />
indipendentemente dai valori di a calcolati dal Gruppo di lavoro (1999). Inoltre il Gruppo di lavoro (2002)<br />
g<br />
evita, in forma cautelativa, di spostare in zone con grado di sismicità inferiore quei comuni precedentemente<br />
collocati in una zona con grado di sismicità superiore.<br />
la determinazione dei valori aggiornati di a viene rimandata alla predisposizione di un nuovo studio di peri-<br />
g<br />
colosità. la nuova normativa e il nuovo elenco di comuni vengono adottati con ordinanza del presidente del<br />
consiglio dei ministri (3274/2003), 59 nella quale vengono forniti anche i criteri provvisori per la predisposizione<br />
degli studi di pericolosità.<br />
57 Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2002, n. 4485.<br />
58 Nel documento esplicativo del Gruppo di lavoro (http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html) non viene motivato perché non è stato utilizzato l’aggiornamento al 2001.<br />
59 Strumento normativo previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 che può essere emanato per “evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose” (art. 5).