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Appendici - CNR

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IndIrIzzI e crIterI per la mIcrozonazIone sIsmIca III Schede tecniche [ 108<br />

]<br />

•<br />

•<br />

•<br />

alle regioni<br />

d.<br />

e.<br />

la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli<br />

indirizzi nazionali;<br />

la definizione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emer genza in caso<br />

di eventi calamitosi, di cui alla lettera b), comma 1, art. 2 della legge 225/1992;<br />

f. l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’im-<br />

minenza di eventi di cui alla lettera b), comma 1, art. 2 della legge 225/1992, avvalendosi<br />

anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br />

alle province<br />

g. l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e gli in terventi di<br />

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi<br />

provvedimenti amministrativi;<br />

h. la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi re gionali.<br />

ai comuni<br />

i. l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi<br />

di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e dai piani regio nali;<br />

j. la predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza anche in forme as-<br />

sociative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990 e, in am bito montano, tramite le<br />

comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.<br />

Inoltre per quanto riguarda i comuni, la legge 265/1999 assegna al sindaco, anziché al pre fetto, la<br />

competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali<br />

(art. 12).<br />

Il processo evolutivo della giurisdizione in riferimento alla protezione civile vede il transito di un riassetto<br />

complessivo del settore attraverso l’istituzione dell’agenzia di protezione civile, cui viene riconosciuta<br />

una personalità giuridica e un’autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale e contabile dal<br />

decreto legislativo 300/1999.<br />

Il successivo decreto-legge 343/2001, convertito con la legge 401/2001, abroga l’agenzia di protezione<br />

civile e riporta nuovamente alla luce la legge 225/1992 con alcune modifiche. In relazione alle responsabilità<br />

dei soggetti istituzionali l’art. 5, commi 1 e 6 rimanda a quanto stabilito dagli articoli 107 e 108<br />

del decreto legislativo 112/1998.<br />

relativamente alla competenza sul potere di ordinanza, essa è riservata al presidente del consiglio<br />

dei ministri che può eventualmente delegarla a un ministro del Governo (la norma della legge 401/2001<br />

che prevedeva la possibilità di delega esclusivamente al ministro dell’Interno è stata abrogata dall’art.<br />

4 della legge 152/2005).<br />

l’avvicendarsi di leggi e decreti legislativi portano alla definizione dello stato attuale del quadro di ri-<br />

ferimento normativo nazionale, combinazione delle seguenti disposizioni: la legge 225/1992, in parte<br />

modificata dalla legge 401/2002, il decreto legislativo 112/1998 e la legge 152/2005.

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