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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Marco Parisi<br />

ro, seguendo il ragionamento condotto dal TAR Veneto, il crocifisso andrebbe<br />

considerato non solo come simbolo <strong>del</strong>l’evoluzione storica e culturale<br />

<strong>del</strong> popolo italiano, ma anche come emblema dei valori di libertà,<br />

eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e laicità <strong>del</strong>lo Stato,<br />

caratterizzanti la vigente Carta costituzionale. Ne è conseguita, da parte<br />

<strong>del</strong> giudice amministrativo, l’irragionevolezza <strong>del</strong>la esclusione dalle<br />

strutture pubbliche <strong>del</strong> segno distintivo <strong>del</strong>la cristianità in nome <strong>del</strong> principio<br />

di laicità, ritenendosi che quest’ultimo abbia una <strong>del</strong>le sue fonti prime<br />

nella stessa religione cristiana.<br />

Tuttavia, seguendo questo ragionamento, appare evidente il pericolo<br />

di uno “svuotamento” di fatto <strong>del</strong> principio di laicità <strong>del</strong>lo Stato, il cui<br />

contenuto rischia di non essere più costituito dai valori che le pubbliche potestà<br />

si sono autonomamente dati, né dal riferimento alle norme costituzionali<br />

afferenti la fenomenologia sociale religiosa, ma viene ad essere rappresentato<br />

dal semplice riferimento alla tradizione religiosa cristiana 13 .<br />

D’altro canto, inoltre, sembra anche abbastanza chiaro come gli orientamenti<br />

giurisprudenziali promossi dal TAR Veneto siano coincidenti con<br />

il significato che una ampia fetta <strong>del</strong>l’opinione pubblica è incline a riconoscere<br />

al crocifisso. Ma, pur essendo fondato ritenere che l’emblema principale<br />

<strong>del</strong>la tradizione religiosa cristiana possa rappresentare anche un<br />

simbolo <strong>del</strong>la storia e <strong>del</strong>la cultura nazionale, ciò non sembra essere sufficiente<br />

per giustificarne giuridicamente la sua obbligatoria esposizione<br />

nelle strutture pubbliche. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una<br />

primazia <strong>del</strong>la prospettiva culturale rispetto a quella giuridico-normativa,<br />

deprivando di effettività e di centralità il fondamentale principio di<br />

laicità <strong>del</strong>lo Stato. Una corretta applicazione di tale principio, volta a rendere<br />

concreta la non identificazione <strong>del</strong>le strutture pubbliche con uno specifico<br />

messaggio ideale, deve far propendere per l’incompatibilità <strong>del</strong>la<br />

presenza dei simboli religiosi negli spazi pubblici con la vocazione <strong>del</strong>lo<br />

Stato alla laicità. Tale assunto, in relazione alla questione <strong>del</strong> crocifisso,<br />

non sembra poter essere scalfito da una prevalente considerazione in<br />

termini culturali di questo simbolo, in quanto il suo significato religioso<br />

appare essere, sempre e comunque, immanente e costante 14 .<br />

13 Cfr. N. FIORITA, Il crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neo-confessionista, in E. DIE-<br />

NI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, 2006, p. 188.<br />

14 Inoltre, la laicità, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, oltre a favorire<br />

l’instaurarsi di una pluralità di esperienze in campo religioso, promuove, altresì, un ampio<br />

pluralismo culturale, implicante la neutralità <strong>del</strong>lo Stato rispetto alle specifiche opzioni<br />

dei consociati in ambito artistico, scientifico ed intellettuale lato sensu. Ovvero, dato che il canone<br />

<strong>del</strong>la laicità non vincola al perseguimento di obiettivi etici e culturali prefissati, nessun<br />

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