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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Protezione temporanea per esigenze umanitarie e flussi migratori<br />

trare nei paesi di origine» (art. 1).<br />

Il legislatore stesso definisce tale procedura come “eccezionale”, applicabile<br />

in particolare allorché «sussista il rischio che il sistema d’asilo<br />

non possa far fronte a tale afflusso» (art. 2, co. 1, lett. a).<br />

Alla luce <strong>degli</strong> articoli 1 e 2 <strong>del</strong> decreto, sembra potersi affermare<br />

che oggetto <strong>del</strong>la nuova disciplina e condizioni per la sua applicazione,<br />

siano rappresentati: a) dalla presenza di un “afflusso massiccio”: non sono<br />

dunque sufficienti fenomeni di immigrazione collettiva (e tantomeno fenomeni<br />

singoli), ma occorre che tale afflusso riguardi un “numero considerevole”<br />

di sfollati e che la loro provenienza sia da un paese o da una<br />

zona determinata. In definitiva, il fenomeno <strong>del</strong>l’afflusso si caratterizza<br />

per la specificità <strong>del</strong>la provenienza di tutti gli sfollati e per il numero considerevole<br />

<strong>degli</strong> stessi; b) dalla caratteristica “coattiva” <strong>del</strong>l’abbandono,<br />

che questo avvenga spontaneamente, ma come reazione ad una situazione<br />

insostenibile, ovvero risponda a un programma di evacuazione; c) dalla<br />

situazione che ha determinato lo sfollamento, che deve essere rappresentata<br />

(come si deduce dall’art. 2, co. 1, lett. c), dalla presenza di un conflitto<br />

armato o di situazioni di violenza endemica (caratterizzata anche<br />

da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani) nella zona<br />

di provenienza, situazioni tutte che non consentono un rimpatrio in «condizioni<br />

sicure e stabili».<br />

Condizioni ostative all’applicazione <strong>del</strong>le misure in favore <strong>degli</strong> sfollati<br />

sono invece costituite dai precedenti che riguardano singoli soggetti<br />

sfollati, debitamente elencati all’art. 4 <strong>del</strong> Decreto.<br />

Non possono ricevere in ogni caso l’applicazione <strong>del</strong>le misure a favore<br />

gli sfollati (ancorché ricorrano i requisiti oggettivi per l’applicazione<br />

<strong>del</strong>la relativa disciplina) coloro che abbiano commesso un crimine contro<br />

la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; che abbiano<br />

commesso un reato grave di natura non politica al di fuori <strong>del</strong> territorio<br />

nazionale 24 ; che abbiano commesso atti contrari ai principi e alle<br />

finalità <strong>del</strong>le Nazioni Unite; che abbiano riportato condanna in Italia (anche<br />

a seguito di patteggiamento) per uno dei reati per i quali il codice di<br />

procedura penale prevede l’arresto, o comunque per reati inerenti gli stupefacenti,<br />

la libertà sessuale, il favoreggiamento <strong>del</strong>l’immigrazione<br />

clandestina, lo sfruttamento <strong>del</strong>la prostituzione o di minori da impiegare<br />

in attività illecite, o ancora per motivi di ordine e sicurezza pubblica.<br />

Se tali sono i presupposti per l’applicazione <strong>del</strong>la nuova disciplina<br />

24 Viene precisato che «le condotte connotate da particolare cru<strong>del</strong>tà, anche se attuate<br />

con finalità politica, sono considerate di natura non politica».<br />

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