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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

manifestare il consenso per un ammalato che non possa esprimersi? E,<br />

poi, se l’Amministratore deve “proteggere” la persona, che valore dare<br />

alla volontà di un paziente contraria alle cure?<br />

Come si diceva, in relazione al primo quesito si nota che alcuni tribunali<br />

hanno respinto, seppur con differenti motivazioni, il ricorso di nomina,<br />

altri lo hanno invece accolto o, laddove già nominato, hanno attribuito<br />

all’Amministratore anche il potere di esprimere tale consenso informato.<br />

Ancora più problematica e controversa appare la seconda questione<br />

<strong>del</strong> difficile conflitto che si manifesta tra il generale dovere di cura e<br />

il dovere di rispettare l’altrui libertà di auto-determinarsi in ordine ad atti<br />

che riguardano il proprio corpo.<br />

7. Principî generali che regolano i rapporti tra medico e paziente<br />

È comunque qui opportuno analizzare quali siano le regole che definiscono<br />

il rapporto tra medico e paziente.<br />

In relazione alla generale questione relativa al consenso o, al contrario,<br />

al rifiuto di cure mediche (utili e, talvolta, necessarie per la sopravvivenza)<br />

e alla possibilità di essere rappresentati in questi orientamenti,<br />

sembra, qui, opportuno ricordare innanzitutto brevemente i principî<br />

che regolano i rapporti tra medico e paziente.<br />

Fondamentale, quello che vede il paziente capace, all’interno di un rapporto<br />

terapeutico, chiamato a partecipare alle scelte relative alla salute che<br />

lo riguardano con l’espressione di un “consenso informato”. Da tempo, infatti,<br />

la lettura combinata <strong>degli</strong> artt. 32, 2° co. 10 e 13 Cost. 11 ha indotto a ritenere<br />

che il diritto alla salute debba essere inteso anche quale diritto di scegliere<br />

e dunque (anche) di rifiutare le cure, tenuto conto che per salute si<br />

intende uno stato di benessere che include la “qualità <strong>del</strong>la vita” <strong>12</strong> .<br />

10 Art. 32, 2° co. Cost.: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento<br />

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti<br />

imposti dal rispetto <strong>del</strong>la persona umana».<br />

11 Art. 13, 1° e 2° co. Cost.: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma<br />

alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione<br />

<strong>del</strong>la libertà personale, se non per atto motivato <strong>del</strong>l’autorità giudiziaria e nei soli<br />

casi e modi previsti dalla legge».<br />

<strong>12</strong> Qualità <strong>del</strong>la vita che è stata definita dall’OMS come «percezione che gli individui<br />

hanno <strong>del</strong>la loro posizione nella vita, nel contesto <strong>del</strong>la cultura e <strong>del</strong> sistema dei valori<br />

in cui essi vivono e in relazione ai loro obiettivi, aspettative, standars e preoccupazioni.<br />

È un concetto che riguarda un ampio ambito influenzato in modo complesso dalla salute<br />

fisica <strong>del</strong>la persona, dallo stato psicologico, dalle credenze personali, dalle relazioni<br />

sociali e dai rapporti con gli aspetti più salienti <strong>del</strong>l’ambiente» (WHOQOL-100 1995).<br />

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