29.05.2013 Views

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

La colpa o la negligenza <strong>del</strong> vettore (e non <strong>del</strong>l’operatore <strong>del</strong> terminale)<br />

sono presunte quando i danni sono stati causati da un incidente<br />

marittimo 48 .<br />

Il risarcimento deve in ogni caso corrispondere al costo di sostituzione<br />

oppure di riparazione <strong>del</strong>l’attrezzatura in questione perduta o semplicemente<br />

danneggiata 49 .<br />

Come già anticipato, relativamente alla specifica questione dei danni<br />

subiti dalle attrezzature o dai dispositivi utilizzati dalle persone con<br />

disabilità oppure a mobilità ridotta, si pongono alcune problematiche concernenti,<br />

in sintesi:<br />

a) l’incidenza <strong>del</strong>la presunzione di colpa <strong>del</strong> vettore, prevista dall’art.<br />

15, comma 1, <strong>del</strong> regolamento con il regime di responsabilità contemplato<br />

in linea generale dall’art. 4<strong>12</strong> c. nav. per i danni riportati dal bagaglio<br />

<strong>del</strong> passeggero;<br />

48 La presunzione di colpa che l’art. 15, comma 1, pone a carico <strong>del</strong> vettore in caso<br />

di danni alle attrezzature ed ai dispositivi di cui trattasi causati da incidenti marittimi sembra<br />

rievocare la presunzione (iuris tantum) di colpa che l’art. 2054, comma 1, cod. civ. pone<br />

a carico <strong>del</strong> conducente di veicoli stradali in caso di danni prodotti, a persone o cose, dalla<br />

circolazione <strong>del</strong> veicolo stesso. Tale presunzione risulta applicabile anche a favore <strong>del</strong><br />

passeggero trasportato ed alle cose che questi porta con sé, come oramai sancito dalla giurisprudenza<br />

che da tempo ha mutato il suo precedente orientamento, ritenendo che la tutela<br />

di carattere generale offerta dall’art. 2054 cod. civ. debba essere estesa a tutti soggetti<br />

comunque danneggiati da un fatto relativo alla circolazione stradale dei veicoli, tanto se<br />

estranei alla medesima tanto se trasportati a bordo <strong>del</strong> veicolo, sia a titolo oneroso che a<br />

titolo gratuito o di mera cortesia, salvo fornire la prova (da parte <strong>del</strong> conducente) di aver<br />

fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul tema, in dottrina, cfr. A. ANTONINI, Corso di<br />

diritto dei trasporti, cit., p. 198 ss. In tal senso, in giurisprudenza, v. Cass. 23 giugno 2009,<br />

n. 14644, in Mass. Giur. it, 2009; Cass. 28 novembre 2007, n. 24749, in Mass. Giur. it, 2007;<br />

Cass. 19 novembre 2007, n. 23918, in Mass. Giur. it, 2007; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22336, in<br />

Arch. Giur. Circolaz., 2008, 7-8, p. 682. Relativamente alla presunzione di colpa sancita dall’art.<br />

15 <strong>del</strong> regolamento si pone quindi il problema <strong>del</strong>la sua eventuale incidenza sul regime<br />

di responsabilità previsto dal codice <strong>del</strong>la navigazione per ciò che concerne i danni<br />

subiti dalle attrezzature o dai dispositivi specifici usati da persone con disabilità oppure<br />

a mobilità ridotta, che possono essere ricondotti nell’ambito <strong>del</strong> concetto di bagaglio. Difatti,<br />

nel settore <strong>del</strong> trasporto marittimo, la responsabilità <strong>del</strong> vettore per quanto concerne<br />

la perdita o le avarie <strong>del</strong> bagaglio è regolata diversamente, distinguendosi fra bagaglio<br />

consegnato e non consegnato. Per il primo il vettore è responsabile (analogamente a quanto<br />

avviene per i danni alla persona <strong>del</strong> passeggero ex art. 409 c. nav.) se non dimostra che<br />

il danno è derivato da causa a lui non imputabile (cfr. art. 4<strong>12</strong>, comma 1, c. nav.), mentre<br />

per il secondo il vettore è responsabile solo se il passeggero prova che il danno è stato determinato<br />

da causa imputabile al vettore (art. 4<strong>12</strong>, comma 3, c. nav.).<br />

49 Anche relativamente a questa disposizione si pone il problema <strong>del</strong>l’incidenza sulla<br />

preesistente disciplina codicistica (su cui v. infra) per ciò che concerne la limitazione <strong>del</strong><br />

debito <strong>del</strong> vettore marittimo per i danni riportati dal bagaglio <strong>del</strong> viaggiatore.<br />

209

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!