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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Silvia Piccinini<br />

ne di un precedente decreto di nomina di Amministratore di sostegno)<br />

dal Trib. di Modena, 15 settembre 2004, importante per la chiarezza espositiva<br />

e soprattutto per l’esplicitazione <strong>del</strong> criterio seguito nella soluzione<br />

<strong>del</strong> difficile conflitto che, come dicevamo, si manifesta tra il dovere<br />

di curare la persona e il rispetto per le consapevoli scelte. Tra le varie considerazioni<br />

e osservazioni svolte nel decreto 33 , si legge infatti: nelle situazioni<br />

in cui le alterazioni psichiche non determinano una incapacità assoluta<br />

<strong>del</strong> beneficiario, «il criterio per un equilibrato giudizio rispettoso<br />

<strong>del</strong>l’individuo e dei suoi fondamentali diritti di autodeterminazione<br />

altro non sembra essere se non quello di procedere al “sostegno” <strong>del</strong>la<br />

“cura”, sostituendola nel diritto-dovere di esprimere il consenso di sottoposizione<br />

alla terapia medica salvavita esclusivamente nel caso in cui,<br />

acquisiti tutti gli elementi, anche scientifici disponibili, si pervenga al convincimento<br />

che il dissenso non si fonda su una cosciente valutazione critica<br />

<strong>del</strong>la situazione in essere e <strong>del</strong>le conseguenze di non porvi rimedio».<br />

Essendo pervenuto a questo convincimento (dopo aver anche «sentito l’interessato<br />

e l’Amministratore nominato»), il G.T. <strong>del</strong> Trib. di Modena ha<br />

così integrato l’originario incarico attribuendo all’Amministratore di sostegno<br />

(tra gli altri, anche) il compito di esprimere, in nome e per conto<br />

<strong>del</strong> beneficiario, il consenso ai previsti trattamenti sanitari.<br />

Tutela <strong>del</strong> soggetto ammalato e sostegno <strong>del</strong>la persona nella realizzazione<br />

<strong>del</strong> proprio diritto di cura, dunque, ma solo dopo avere accertato<br />

che il diverso orientamento <strong>del</strong> paziente (cioè, il rifiuto) non corrisponda<br />

a una consapevole scelta ideale (anche precedentemente dichiarata)<br />

ma derivi piuttosto dall’incapacità di compiere una cosciente valutazione<br />

critica <strong>del</strong> proprio stato e <strong>del</strong>la conseguenza <strong>del</strong>la propria scelta:<br />

questo, dunque, il criterio guida prospettato.<br />

Lo stesso Tribunale di Modena, 28 giugno 2004, aveva precedentemente<br />

autorizzato l’Amministratore di sostegno a manifestare il consenso<br />

informato per un grave e urgente intervento chirurgico in nome e per<br />

conto di una persona che rifiutava l’intervento adducendo “motivazioni<br />

<strong>del</strong>iranti”: nel decreto si ribadiva infatti che, al fine di non comprimere<br />

la libertà <strong>del</strong> beneficiario e il diritto di autodeterminazione occorre svolgere<br />

una «scrupolosa indagine (anche in sede scientifica) volta ad appu-<br />

33 Relative, tra l’altro, alla finalità <strong>del</strong>la legge n. 6 <strong>del</strong> 2004; al significato <strong>del</strong> «sostegno<br />

normativo <strong>del</strong>la “cura” <strong>del</strong>la persona», che «non si limita alla sfera economico-patrimoniale<br />

ma tiene conto dei bisogni e <strong>del</strong>le aspirazioni <strong>del</strong>l’essere umano ricomprendendo<br />

ogni attività <strong>del</strong>la vita civile giuridicamente significativa», incluso il «coinvolgimento<br />

di quel diritto-dovere di esprimere il consenso informato a terapie mediche e/o interventi»;<br />

all’art. 6 <strong>del</strong>la Convenzione di Oviedo sui diritti <strong>del</strong>l’uomo e sulla biomedicina.<br />

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