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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il lavoro <strong>del</strong>le donne immigrate come diritto <strong>del</strong>la persona<br />

Nella gestione <strong>del</strong> rapporto con l’utenza immigrata e nelle procedure<br />

di erogazione <strong>del</strong>le prestazioni emergono alcune problematiche di<br />

interpretazione normativa e di (talvolta) incerto coordinamento tra la ‘speciale’<br />

normativa sull’immigrazione e la normativa ’generale’ di sicurezza<br />

sociale. Una diversa regolazione in base al genere caratterizza il regime<br />

pensionistico in caso di rimpatrio nel Paese di origine. I trattamenti<br />

pensionistici in caso di rimpatrio sono stabiliti dall’art. 18 <strong>del</strong>la L.<br />

189/2002, secondo cui il lavoratore extracomunitario “conserva i diritti<br />

previdenziali e di sicurezza sociale maturati” e può usufruirne anche<br />

se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine. La legge<br />

<strong>del</strong> 2002 ha soppresso la facoltà concessa al lavoratore straniero di<br />

ottenere il rimborso dei contributi versati, introdotta dalla Riforma Dini<br />

(L. 335/1995).<br />

A seguito <strong>del</strong>la nuova disposizione <strong>del</strong> Testo unico sull’immigrazione<br />

e <strong>del</strong>le riforme pensionistiche successive, attualmente i trattamenti<br />

pensionistici di vecchiaia si differenziano a seconda <strong>del</strong> regime (retributivo<br />

o contributivo) che interessa il lavoratore: nel caso di regime retributivo<br />

o misto, i lavoratori extracomunitari- assunti prima <strong>del</strong> 1996 –<br />

possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento <strong>del</strong> 65° anno<br />

di età, sia per gli uomini che per le donne, con 20 anni di contributi; nel<br />

caso di regime contributivo, i lavoratori extracomunitari - assunti dopo<br />

il 1996 – possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento <strong>del</strong><br />

65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, anche se non sono<br />

maturati i requisiti previsti (anche per un periodo di copertura contributiva<br />

inferiore a 5 anni). La pensione ai superstiti può essere concessa solo<br />

se il decesso è avvenuto al compimento <strong>del</strong> 65° anno di età.<br />

Una prima osservazione riguarda il fatto che, in caso di rimpatrio<br />

‘anticipato’ rispetto all’età pensionabile e al consolidamento dei requisiti<br />

previsti, i contributi diventano versamenti ‘a fondo perduto’; se uno<br />

straniero decide di tornare nel paese di origine senza aver maturato i requisiti<br />

pensionistici (20 anni di contributi) – se è soggetto al sistema retributivo<br />

o misto – non può far fruttare i contributi versati; li ‘recupera’<br />

solo se ricade nel sistema contributivo. La seconda osservazione riguarda<br />

le lavoratrici donne non più soggiornanti nel nostro Paese, per le quali<br />

è previsto un innalzamento di 5 anni rispetto all’attuale requisito di età<br />

pensionabile di 60 anni richiesto per le donne italiane o straniere soggiornanti<br />

in Italia. Le donne extracomunitarie rimpatriate subiscono una penalizzazione<br />

ingiustificata nel requisito <strong>del</strong>l’età pensionabile, dovuta molto<br />

probabilmente ad una ’svista’ <strong>del</strong> legislatore. Sarebbe opportuno avviare<br />

politiche che facilitino il rientro attivo dei lavoratori immigrati nei<br />

Paesi di origine, così come sollecitato da Organismi internazionali<br />

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