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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

bunale di Trieste dagli operatori <strong>del</strong> servizio che avevano in cura la giovane,<br />

in quanto la ritenevano «non in grado di comprendere e di dare un<br />

assenso completamente consapevole al matrimonio e a ciò che questo nel<br />

futuro avrebbe comportato». Piuttosto che procedere con interdizione<br />

(negando così la possibilità di accedere al matrimonio) il Giudice Tutelare,<br />

il 28 settembre 2007 (in linea peraltro con le regole <strong>del</strong>la citata Convenzione<br />

sui diritti <strong>del</strong>le persone con disabilità 6 e <strong>del</strong>la Carta di Nizza 7 )<br />

nominava un Amministratore di sostegno col compito di «svolgere un<br />

ruolo di guida e di mediatore tra la coppia, i servizi sociali, le famiglie,<br />

per seguire l’evoluzione di questa esperienza affettiva e la connessa maturazione<br />

<strong>del</strong>la giovane valorizzando questo legame come risorsa affettiva,<br />

emozionante e personale per la beneficiaria». Tale scelta è stata ben<br />

valutata dalla dottrina che ha sottolineato come sia stata adottata una soluzione<br />

che, «rispetto alla rigidità di una interdizione, o comunque di un<br />

divieto assoluto, consente quantomeno di immaginare un futuro, e cioè<br />

una possibile evoluzione di questa relazione, e in prospettiva anche la<br />

possibile rimozione <strong>del</strong> divieto di matrimonio, che se non s’ha da fare oggi<br />

non è detto che non si farà domani, ed utilizza comunque le risorse <strong>del</strong><br />

contesto sociale con il quale la persona beneficiata entra in contatto» 8 .<br />

Ancor più decisa la risposta <strong>del</strong> Tribunale di Varese, 6 ottobre 2009,<br />

che nominava un Amministratore di sostegno con i compiti di curare gli<br />

interessi personali e patrimoniali di una beneficiaria bisognosa di assistenza<br />

ma tuttavia capace di «orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi,<br />

di scegliere per il proprio bene, di capire e di comprendere se <strong>del</strong><br />

caso, affezionarsi o, addirittura, innamorarsi», e dunque idonea al matrimonio<br />

(ai sensi <strong>del</strong>l’art. 23 <strong>del</strong>la Convenzione di New York).<br />

5. Consenso ad atti terapeutici e altre decisioni<br />

Ci si può poi domandare se tra i compiti di “cura” che possono/debbono<br />

essere svolti dall’Amministratore rientrino alcune scelte che sono altamente<br />

influenti sul benessere <strong>del</strong> beneficiario riguardando il diritto (per-<br />

6 Tale Convenzione ha infatti la finalità di «promuovere, proteggere e assicurare il<br />

pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte<br />

<strong>del</strong>le persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità».<br />

7 La Carta di Nizza, proclamata solennemente il 7 dicembre 2000, all’art. 26 stabilisce che<br />

«L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficare di misure intese a garantirne<br />

l’autonoma, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita di comunità».<br />

8 R. RUSSO, Matrimonio, amministrazione di sostegno: vietare, permettere, accompagnare,<br />

in “Famiglia e diritto”, 3, <strong>2010</strong>, p. 295.<br />

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