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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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La circolazione <strong>del</strong>la prova nell’Unione Europea<br />

to nazionale 7 .<br />

Ciascuna di queste problematiche assume lineamenti ancor più marcati,<br />

laddove si consideri che non è dato riscontrare nella decisione-quadro<br />

un’enunciazione generica dei diritti <strong>del</strong>la difesa e neppure un sistema<br />

di rimedi atti ad impedire l’utilizzabilità di elementi probatori raccolti<br />

in violazione di legge.<br />

Il procedimento <strong>del</strong>ineato dalla decisione-quadro prevede, infatti, la<br />

figura <strong>del</strong>l’autorità inquirente, la figura <strong>del</strong> giudice, ma non quella <strong>del</strong>l’indagato:<br />

in altri termini, non è dato intravedere spazi di contraddittorio, di<br />

oralità e di immediatezza nella formazione e nella raccolta <strong>del</strong>la prova.<br />

Il problema consiste nel fatto che lo strumento unico di cui si ritiene<br />

opportuna l’applicazione deve essere basato sul principio <strong>del</strong> mutuo riconoscimento.<br />

Tale principio però, per quanto opportuno, non può essere generalizzato:<br />

in ambito probatorio necessita di opportuni adeguamenti, considerate<br />

le differenze procedurali esistenti nei vari Stati Membri.<br />

In tale ambito, non è certo agevole far prevalere il pragmatismo che<br />

in genere caratterizza le politiche europee fondate sull’esaltazione <strong>del</strong> mutuo<br />

riconoscimento: ove, cioè, quel che conta è il risultato finale, anche a<br />

discapito di evidenti sacrifici sul piano <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’accertamento.<br />

Se si vuole creare una “prova europea”, che sia utilizzabile in tutti<br />

gli Stati <strong>del</strong>l’Unione, occorre prevedere il massimo di garanzie, in modo<br />

da soddisfare lo Stato “più esigente”.<br />

Queste garanzie hanno lo scopo di far sì che, ove rispettate, si realizzi<br />

la massima circolabilità <strong>del</strong>la prova.<br />

Utili elementi di riferimento, in tal senso, possono cogliersi, ad esempio,<br />

negli artt. 31 ss. <strong>del</strong> Corpus iuris 2000 8 , che individuano comuni cri-<br />

7 Le prove acquisite inizialmente ai soli fini di un procedimento interno sono, come<br />

ovvio, formate secondo la legge <strong>del</strong> luogo di quel procedimento e sono pertanto sottratte<br />

alla disciplina diretta a facilitare la compatibilità <strong>del</strong>la raccolta probatoria con la legge <strong>del</strong>lo<br />

Stato di emissione, prevista per i casi nei quali il mandato sia precedente alla raccolta<br />

<strong>del</strong>le prove che si richiedono. In tali casi, il sistema nazionale, costretto a dare applicazione<br />

ad un provvedimento estero che sente estraneo non per la provenienza ma per le regole<br />

che ne hanno retto la genesi, si troverà nella condizione di doverlo rifiutare oppure – circostanza,<br />

questa ancora più preoccupante – nella condizione di dovere, in forza <strong>del</strong>l’imposizione<br />

proveniente dall’organismo sopranazionale, accoglierlo anche se privo di quelle<br />

garanzie richieste dall’ordinamento nazionale per un atto analogo. In questa ultima ipotesi,<br />

la libera circolazione <strong>del</strong>le prove porterebbe con sé una duplice conseguenza negativa:<br />

non garantire la qualità <strong>del</strong> prodotto su scala europea e, nel contempo, abbassare gli<br />

standards qualitativi che il singolo Stato importatore si è dato.<br />

8 Il testo è pubblicato in Il Corpus iuris 2000. Un mo<strong>del</strong>lo di tutela penale dei beni giuridici<br />

comunitari, a cura di GRASSO e SICURELLA, Milano, 2003, pp. 349 e ss. In generale, sui criteri<br />

che orientano il vaglio di ammissibilità nelle legislazioni dei più importanti Paesi eu-<br />

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