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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il contrat de mariage e la comunione convenzionale<br />

quantomeno in via immediata, ai negozi mortis causa 26 . Ma tant’è, non solo<br />

in Francia, il contratto di matrimonio assunse il ruolo di una vera e propria<br />

successione anticipata sul patrimonio familiare <strong>del</strong>la figlia che passava<br />

a nuove nozze 27 . Il principio di libertà contrattuale operante nei contrats<br />

de mariage era anche dotato di una notevole “forza passiva”, in quanto ebbe<br />

la “capacità” di “resistere” all’abrogazione dei fedecommessi, dei maggiorascati<br />

e <strong>del</strong>la trasmissione patrilineare indivisibile dei patrimoni 28 .<br />

In secondo luogo, è interessante osservare come il favor legis nei riguardi<br />

<strong>del</strong>la autodisciplina dei rapporti patrimoniali dei coniugi si riscontrasse<br />

anche al di là <strong>del</strong> Reno. Invero, sia in Sassonia che in Prussia, era<br />

addirittura pacifica la natura contrattuale <strong>del</strong>le convenzioni matrimoniali<br />

(contratti matrimoniali) 29 ; da tale postulato derivava la naturale eseguibilità<br />

<strong>del</strong>le citate pattuizioni sempreché, beninteso, non fossero contrarie<br />

alla legge o al buon costume 30 . Nel diritto comune tedesco, l’autonomia<br />

negoziale attribuita ai coniugi nella stipula dei contratti di matrimonio<br />

era talmente pregnante che, anche successivamente alla conclusione<br />

<strong>del</strong>le convenzioni matrimoniali, era possibile aggiungere pattuizioni<br />

particolari a tali intese 31 .<br />

3. Il contrat de mariage nel moderno diritto francese<br />

Dopo questo excursus storico, è possibile passare ad esaminare il contrat<br />

de mariage, per come oggi è disciplinato dal legislatore e considerato<br />

dalla (moderna) dottrina francese. Invero, il Code civil non contiene una<br />

26 G. OBERTO, op. cit., pp. 551 e s., il quale sottolinea l’esigenza, fortemente avvertita<br />

in quel periodo, di conciliare il regime patrimoniale <strong>del</strong>l’unione coniugale con eventuali<br />

fedecommessi o maggiorascati rilevando, al contempo, la mancanza di una previsione legislativa<br />

che consentisse la successione ex lege <strong>del</strong> coniuge superstite e (spesso) <strong>del</strong>la prole<br />

di sesso femminile, dall’altro coniuge.<br />

27 L’osservazione è di P. VACCARI, Dote (voce), dir. intermedio, in Noviss. Dig. it., vol.<br />

IV, Torino, 1960, p. 261.<br />

28 G. OBERTO, op. cit., pp. 553 e s., il quale rileva come di ciò vi sia sicura traccia nei<br />

lavori preparatori <strong>del</strong> Code civil.<br />

29 In tal senso una costituzione <strong>del</strong>l’Elettore Augusto di Sassonia <strong>del</strong> 1752.<br />

30 In tal senso il Progetto <strong>del</strong> c.d. Codice Federico di Samuel von Cocceji il quale ammetteva<br />

anche la possibilità di aggiungere, ai contratti di matrimonio, patti o convenzioni<br />

particolari, sia in continenti che ex intervallo. Su tale punto v. G. OBERTO, op. cit., p. 541, il<br />

quale sottolinea come l’ALR <strong>del</strong> 1794 recepì in toto tali regole.<br />

31 G. OBERTO, op. cit., pp. 541 e s., il quale riporta il pensiero <strong>del</strong> Neubauer. È comunque<br />

indubbio che tale facoltà, offerta ai coniugi, si discostasse, in modo evidente, dalla disciplina<br />

romanistica imperniata, piuttosto, su svariate limitazioni, imposte ai coniugi nella<br />

disciplina dei reciproci rapporti economici<br />

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