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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Brevi considerazioni su Marx e i marxisti tra diritto, economia e società<br />

non va concepito come un corpus completo, ma, anzi, come opera aperta,<br />

per cui al primato <strong>del</strong>la legge si possono ricollegare altri formanti, a<br />

cominciare dalla giurisprudenza 61 .<br />

La giurisprudenza francese ha contribuito costantemente ad operare<br />

l’aggiornamento <strong>del</strong> Code in moltissimi settori 62 . L’analisi strutturalista<br />

sopravvaluta il codice come testo. La necessaria incompletezza <strong>del</strong><br />

codice era già chiara ai suoi compilatori, per i quali il Code, come qualunque<br />

altro corpus normativo, non avrebbe potuto prevedere qualunque<br />

accadimento <strong>del</strong>la vita umana e ciò lasciava spazio all’attività <strong>del</strong>l’interprete<br />

63 . La completezza era soltanto tendenziale e, nello spirito dei suoi<br />

artefici, il Code civil doveva dettare una disciplina <strong>del</strong> diritto civile sistematica<br />

e razionale, ricorrendo ad una terminologia chiara e accessibile.<br />

In realtà si farebbe un torto se si vedesse nel Code civil soltanto una<br />

descrizione sociologica <strong>del</strong>la società <strong>del</strong> tempo. La sua stessa persistenza<br />

testimonia che, quale che siano state le regole <strong>del</strong> gioco al momento<br />

<strong>del</strong>la sua nascita, esso ha rappresentato valori ideali ed etici che hanno<br />

61 Su Raymond Saleilles v. P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario<br />

scientifico di Raymond Saleilles, in Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998,<br />

p. 191 ss.; ID., L’Europa <strong>del</strong> diritto, Roma e Bari, 2008, pp. 180-186; nonché la recente monografia<br />

di M. SABBIONETI, Democrazia sociale e diritto privato, Milano, <strong>2010</strong>. Su François Gény<br />

v. P. GROSSI, Ripensare Gény, in Assolutismo giuridico e diritto privato, cit., p. 143 ss. e V. PE-<br />

TRUCCI, François Gény (L’irriducibile diritto naturale), Napoli, 1995.<br />

62 Lo ricorda G.B. PORTALE, Lezioni di diritto privato comparato, 2ª ed., Torino, 2007, che<br />

fa riferimento ad una serie di importanti istituti che hanno inciso sull’impostazione originaria<br />

<strong>del</strong> Code civil e che spesso hanno anticipato l’opera <strong>del</strong> legislatore. Muovendo dall’art.<br />

1384 la giurisprudenza ha dedotto l’esistenza di un principio generale di responsabilità<br />

per fatto altrui (o oggettiva) per tutelare le vittime di infortuni sul lavoro. Ha utilizzato<br />

un concetto di colpa etica, che può trovare fondamento nel Code, per risarcire i danni<br />

derivanti dal processo di industrializzazione. Questo concetto, secondo cui il risarcimento<br />

aveva luogo se esisteva la colpevolezza <strong>del</strong> danneggiante, è servito per elaborare un concetto<br />

di colpa sociale, una responsabilità non più soggettiva ma oggettiva, dove manca l’elemento<br />

soggettivo <strong>del</strong>la colpa e che si è fatta derivare proprio dall’articolo 1384. L’art. 1780<br />

sul contratto di lavoro ha stabilito solo che il lavoratore non può legarsi a vita; tutto il resto,<br />

prima <strong>del</strong>l’avvento <strong>del</strong>la legislazione a protezione dei lavoratori, fu creato dalla giurisprudenza.<br />

La figura <strong>del</strong> divieto di abuso <strong>del</strong> diritto è stata sviluppata in Francia dalla<br />

giurisprudenza, applicata nei settori più svariati settori (società, credito, sciopero, ecc.) e<br />

poi esportata in Europa. La disciplina <strong>del</strong> contratto di assicurazione è stata sviluppata ben<br />

oltre le scarne norme codicistiche. Tutta la disciplina generale <strong>del</strong>l’arricchimento senza causa<br />

è stata ricavata dalle norme sulla condictio indebiti (art. 1376 ss.). E, per tornare, al diritto<br />

di famiglia, prima <strong>del</strong> legislatore la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto agli alimenti<br />

al figlio naturale, superando anche l’originario divieto di ricerca <strong>del</strong>la paternità (art. 340).<br />

63 V. il celeberrimo Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801) di Jean-<br />

Étienne-Marie Portalis, ad es., alla pagina web http://classiques.uqac.ca/collection_documents/portalis/discours_1er_code_civil/discours.html.<br />

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