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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

che, compiuta una cosciente valutazione critica <strong>del</strong>la situazione in essere<br />

e <strong>del</strong>le conseguenze di non porvi rimedio, lo rifiuti. Il medico potrà<br />

intervenire, senza il consenso, solo nel rispetto dei principî costituzionali<br />

e nel caso <strong>del</strong>lo stato di necessità in cui il soggetto non sia al momento<br />

in grado di esprimere la propria volontà 19 .<br />

Peraltro la stessa Cassazione ha più volte affermato il principio <strong>del</strong>la<br />

necessità <strong>del</strong> consenso, consacrato nella nota sentenza n. 21748 <strong>del</strong> 2007,<br />

e successivamente ribadito con la specificazione che deve avere «come<br />

presupposto una attività di corretta informazione, sia nella fase di formazione<br />

<strong>del</strong> consenso sia nella fase antecedente che in quella di esecuzione<br />

<strong>del</strong> contratto» (Cass. 11 maggio 2009, n. 10741) 20 . E la Corte costituzionale,<br />

nella sentenza <strong>del</strong> 23 dicembre 2008, n. 438, dichiarando la illegittimità<br />

<strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong>la legge <strong>del</strong> Piemonte n. 21 <strong>del</strong> 6 novembre 2007,<br />

ha affermato che il consenso si configura quale «vero e proprio diritto <strong>del</strong>la<br />

persona» svolgendo «una funzione di sintesi tra due diritti fondamentali<br />

<strong>del</strong>la persona quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in<br />

quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha<br />

altresì il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura<br />

e ai possibili sviluppi <strong>del</strong> percorso terapeutico cui può essere sottoposto,<br />

nonché le eventuali terapie alternative; informazioni che devono<br />

essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera<br />

e consapevole scelta da parte <strong>del</strong> paziente e, quindi, la sua stessa libertà<br />

personale, conformemente all’art. 32, 2° comma <strong>del</strong>la Costituzione».<br />

8. Il paziente si oppone alle cure: sarà un soggetto capace?<br />

Si è enunciato che il medico non può imporre un trattamento sanitario<br />

nei confronti di un malato che sia capace e che rifiuti le cure. Si nota<br />

però come, talvolta, si possa essere tentati di ritenere che il fatto di rifiutare<br />

le cure sia già in sé un sintomo, se non di incapacità, quantomeno<br />

di malessere o di malattia. E se il soggetto è malato allora la sua volontà<br />

contraria può non essere considerata.<br />

È questa la dimostrazione di come sia difficile comprendere e rappresentare<br />

i bisogni altrui e, dunque, di come sia problematico offrire al<br />

19 Secondo il Codice di deontologia medica, art. 35, «allorché sussistano condizioni<br />

di urgenza e in caso di pericolo di vita di una persona, che non possa esprimere al momento,<br />

volontà contraria, il medico deve prestare l’assistenza e le cure indispensabili».<br />

20 Vedi anche: Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791, secondo cui «la sottoscrizione <strong>del</strong>l’“apposito<br />

modulo” non prova la sussistenza <strong>del</strong> consenso informato.<br />

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