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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

Una parte <strong>del</strong>la giurisprudenza, soprattutto di merito, aveva cercato<br />

di percorrere la strada offerta dalla assai dibattuta categoria <strong>del</strong> cd.<br />

«danno esistenziale» per cercare di offrire una prospettiva risarcitoria ai<br />

vari disagi subiti dal passeggero in conseguenza <strong>del</strong> ritardo 90 .<br />

Tuttavia, questo indirizzo ha fatto leva su una nozione che ha finito<br />

per superare gli stessi confini <strong>del</strong>la sua ammissibilità secondo l’interpretazione<br />

offerta da quella parte <strong>del</strong>la giurisprudenza che ha ritenuto<br />

di qualificare il cd. danno esistenziale quale autonoma e separata voce<br />

di danno 91 .<br />

Peraltro, tale indirizzo si pone in contrasto con la recente giurisprudenza<br />

<strong>del</strong>la Suprema Corte che esclude la risacibilità, quale danno esistenziale,<br />

dei pregiudizi derivanti da disagi, fastidi, ansie, disappunti, e<br />

di ogni altro tipo di insoddisfazione riguardante gli aspetti più disparati<br />

<strong>del</strong>la vita quotidiana <strong>del</strong>la persona 92 .<br />

Quanto alla responsabilità per inadempimento la giurisprudenza<br />

ha escluso la responsabilità <strong>del</strong> vettore a tale titolo nel caso in cui il passeggero<br />

- titolare di un abbonamento di trasporto su un servizio di linea<br />

- non avesse poi trovato disponibilità di posto su una specifica corsa 93 .<br />

Infine, il regime di responsabilità da ritardo <strong>del</strong> vettore terreste<br />

di persone è considerato derogabile 94 , mentre, come già detto, l’art. 6<br />

<strong>del</strong> regolamento n. 181/2011 esclude la possibilità di deroghe agli obblighi<br />

posti a carico <strong>del</strong> vettore nei confronti dei passeggeri, soprattutto<br />

per effetto di clausole in tal senso inserite nel contenuto <strong>del</strong> contratto<br />

di trasporto.<br />

re (e, dunque, non risarcibili ex art. <strong>12</strong>25 cod. civ.) e che il passeggero, consapevole <strong>del</strong>l’importanza<br />

<strong>del</strong>l’appuntamento e <strong>del</strong>la frequenza dei ritardi nel settore <strong>del</strong> trasporto, avrebbe<br />

potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. <strong>12</strong>27 cod. civ.), per esempio anticipando<br />

la partenza.<br />

90 Cfr. G. Pace Ancona, 16 maggio 2007, in Resp. civ. prev., 2008, p. 185; G. Pace Bari<br />

30 novembre 2005, in Dir. trasp., 2006, p. 320; G. Pace Milano, 18 dicembre 2000, in Giur.<br />

it., 2001, p. 1159; G. Pace Mestre 13 gennaio 1999, in Dir. trasp., 2001, p. 811, con nota di S.<br />

GIACOBBE, Il ritardo nel trasporto aereo (e ferroviario) di passeggeri e la giurisprudenza dei giudici<br />

di pace.<br />

91 Cfr. Cass. 28 agosto 2007, 18199, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. 6 febbraio 2007, n.<br />

2546, in Danno e resp., 2007, 5, p. 589.<br />

92 Cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ., 2009, 1, p. 4 ss., nonché<br />

in Danno e resp., 2009, 1, p. 19 ss.<br />

93 Cfr. Pret. Taranto, 19 novembre 1991, in Arch. giur. circ. e sinistri, 1992, p. 151, ove<br />

si esclude che, in tale ipotesi, sussista comunque ed indistintamente un diritto per il passeggero<br />

alla disponibilità <strong>del</strong> posto su tutte le corse e su tutte le linee oggetto <strong>del</strong>l’abbonamento<br />

stipulato.<br />

94 Cfr. A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, cit., p. 237.<br />

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