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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

passeggeri in merito a collegamenti alternativi.<br />

Il vettore (o l’operatore <strong>del</strong> terminale) deve assicurarsi che le informazioni<br />

di cui sopra siano ricevute in formati accessibili dalle persone<br />

con disabilità ed a mobilità ridotta.<br />

L’art. 17 prevede gli obblighi di assistenza in caso di partenze cancellate<br />

o ritardate.<br />

In caso di cancellazione di un servizio passeggeri o di una crociera<br />

oppure di ritardo alla partenza per un tempo superiore ai novanta minuti<br />

il vettore deve offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali<br />

portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione rispetto<br />

alla durata dei tempi di attesa, purché siano disponibili o possano essere<br />

ragionevolmente forniti.<br />

In caso di cancellazione o di ritardo alla partenza che renda necessario<br />

un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto<br />

a quello previsto dal passeggero, ove sia possibile, il vettore deve<br />

offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una<br />

sistemazione adeguata, a bordo oppure a terra, e il trasporto tra il terminale<br />

ed il luogo di sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande 31 .<br />

I suddetti obblighi di assistenza vanno adempiuti con particolare<br />

attenzione nei confronti <strong>del</strong>le persone con disabilità oppure a mobilità<br />

ridotta e dei loro accompagnatori.<br />

L’art. 18 stabilisce che il vettore - ove preveda che un servizio passeggeri<br />

possa subire una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale<br />

portuale superiore a novanta minuti rispetto all’orario stabilito<br />

- debba offrire immediatamente al passeggero la scelta fra: a) il trasporto<br />

alternativo verso la destinazione finale, a condizioni similari e senza<br />

oneri aggiuntivi, non appena sia possibile; b) il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong><br />

biglietto e, ove sia opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza<br />

indicato nel contratto di trasporto non appena sia possibile.<br />

In caso di cancellazione o di ritardo alla partenza dal porto superiore<br />

ai novanta minuti i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo<br />

oppure al rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto 32 .<br />

Il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto deve avvenire entro sette giorni<br />

e copre il costo completo d’acquisto <strong>del</strong> biglietto, sia per la parte di viag-<br />

31 Per ciascun passeggero il vettore può limitare il costo complessivo <strong>del</strong>la sistemazione<br />

a terra, escluso il trasporto, ad 80,00 a notte per un massimo di tre notti.<br />

32 Il ritardo alla partenza superiore ai novanta minuti costituisce pertanto una presunzione<br />

assoluta di grave inadempimento tale da legittimare il passeggero alla richiesta<br />

di risoluzione <strong>del</strong> contratto Sul punto, cfr. A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di<br />

persone. La disciplina <strong>del</strong>l’Unione Europea, cit., p. 578.<br />

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