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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

regolamento (che estende l’effetto <strong>del</strong>la risoluzione e l’obbligo <strong>del</strong>la restituzione<br />

<strong>del</strong> prezzo alla cancellazione per qualsiasi causa);<br />

c) l’art. 403, comma 1, c. nav. (che regola la cancellazione per causa<br />

imputabile) dovrebbe essere sostituito dall’art. 18, comma 2, <strong>del</strong> regolamento<br />

per i motivi già esaminati sub b), mentre l’art. 403, comma 2, c.<br />

nav. sembrerebbe sostituito dal combinato disposto dei commi 1 e 2 <strong>del</strong>l’art.<br />

18 <strong>del</strong> regolamento. In aggiunta, poi, troveranno applicazione gli<br />

artt. 16, 17 e 18, comma 3, <strong>del</strong> regolamento;<br />

d) l’art. 404, comma 1, c. nav. dovrebbe essere sostituito dall’art. 17<br />

<strong>del</strong> regolamento, mentre l’art. 404, comma 2, c. nav. dovrebbe essere sostituito<br />

dagli artt. 17 e 18 <strong>del</strong> regolamento. Inoltre, dovrà applicarsi l’art.<br />

16 <strong>del</strong> regolamento;<br />

e) gli artt. 405 e 406 c. nav. continueranno ad applicarsi poiché le fattispecie<br />

non risultano disciplinate dal regolamento.<br />

Va rilevato, inoltre, che la disciplina <strong>degli</strong> impedimenti alla partenza<br />

contemplata dal codice <strong>del</strong>la navigazione è di carattere derogabile 46 ,<br />

poiché il codice prevede l’inderogabilità soltanto per il regime di responsabilità<br />

relativo ai sinistri che colpiscono la persona <strong>del</strong> passeggero 47 .<br />

Al contrario, l’art. 6 <strong>del</strong> regolamento - utilizzando una formulazione<br />

ben nota alla (e ricorrente nella) normativa europea volta alla protezione<br />

dei consumatori - stabilisce che i diritti e gli obblighi previsti dalle<br />

nuove disposizioni non possono essere limitati né possono essere oggetto<br />

di rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive<br />

contenute nel contratto di trasporto.<br />

5.1. (segue) I danni alle attrezzature <strong>del</strong>le persone con disabilità ed a mobilità<br />

ridotta<br />

L’art. 15 <strong>del</strong> regolamento prevede il diritto <strong>del</strong> passeggero ad ottenere<br />

il risarcimento dal vettore o dall’operatore <strong>del</strong> terminale in caso di<br />

perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità o di altri dispositivi<br />

specifici usati da persone con disabilità oppure a mobilità ridotte<br />

se l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza <strong>del</strong> vettore o <strong>del</strong>l’operatore<br />

<strong>del</strong> terminale.<br />

46 In questo senso, A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto<br />

<strong>del</strong>la navigazione, cit., p. 448.<br />

47 Il codice <strong>del</strong>la navigazione regolamenta, infatti, in due distinte disposizioni la responsabilità<br />

<strong>del</strong> vettore per inesecuzione <strong>del</strong> trasporto o per ritardo (art. 408) e quella per<br />

i sinistri che colpiscono il passeggero (art. 409). Il successivo art. 415 c. nav. dichiara inderogabile<br />

a favore <strong>del</strong> vettore soltanto la disposizione in materia di infortuni al passeggero<br />

recata dall’art. 409.<br />

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