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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

In particolare, il diritto alla compensazione economica viene meno<br />

in presenza di circostanze eccezionali che il vettore marittimo avrà comunque<br />

l’onere di dimostrare 37 .<br />

L’art. 21 chiarisce che le disposizioni <strong>del</strong> regolamento lasciano impregiudicato<br />

il diritto dei passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali<br />

nazionali per ottenere, secondo la legislazione nazionale, il risarcimento<br />

di danni connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo nei<br />

servizi di trasporto 38 , anche a norma <strong>del</strong>la direttiva 90/314/CEE.<br />

4.2. (segue) Informazioni e reclami<br />

Gli artt. 22-24 offrono la disciplina generale sulle informazioni ed<br />

i reclami <strong>del</strong> passeggero.<br />

L’art. 22 prevede che i vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi<br />

settori di competenza, forniscano ai passeggeri le informazioni adeguate<br />

per tutta la durata <strong>del</strong> viaggio, possibilmente in formati accessibili a tutti.<br />

Al riguardo, particolare attenzione deve essere rivolta verso le esigenze<br />

<strong>del</strong>le persone con disabilità ed a mobilità ridotta.<br />

L’art. 23 prescrive ai vettori, agli operatori dei terminali e, se <strong>del</strong> caso,<br />

alle autorità portuali di fornire ai passeggeri, nei rispettivi settori di com-<br />

la cancellazione o <strong>del</strong> ritardo prima <strong>del</strong>l’acquisto <strong>del</strong> biglietto oppure se la cancellazione<br />

o il ritardo sono causati dal passeggero stesso. L’art. 17, secondo comma, non si applica se<br />

il vettore dimostra che la cancellazione o il ritardo sono provocati da condizioni metereologiche<br />

che mettano a rischio il funzionamento sicuro <strong>del</strong>la nave. L’art. 19 non si applica<br />

se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo sono provocati da condizioni metereologiche<br />

che mettano a rischio il funzionamento sicuro <strong>del</strong>la nave o da circostanze straordinarie<br />

che ostacolano l’esecuzione <strong>del</strong> servizio passeggeri, le quali non potevano essere<br />

evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.<br />

37 Sul tema, nel campo <strong>del</strong> trasporto aereo, cfr. V. CORONA, Le circostanze eccezionali<br />

e le prestazioni <strong>del</strong> vettore aereo in caso di cancellazione <strong>del</strong> volo, in Dir. trasp., 2009, p. 808 ss.,<br />

nonché La compensazione pecuniaria per il ritardo aereo tra diritto positivo e giurisprudenza interpretativa<br />

<strong>del</strong>la Corte di giustizia, in Dir. trasp., <strong>2010</strong>, p. <strong>12</strong>3 ss. Nella sostanza, il regolamento<br />

n. 1177/<strong>2010</strong> sul trasporto marittimo sembra aver recepito i principi espressi in sede di<br />

interpretazione <strong>del</strong> regolamento n. 261/2004 sul trasporto aereo dalla Corte di Giustizia<br />

CE con la sentenza 22 dicembre 2008, causa C 549/07, in Dir. trasp., 2008, p. 801 ss., e la sentenza<br />

19 novembre 2009, cause riunite C 402/07 e C 432/07, in Dir. trasp. <strong>2010</strong>, p. 113 ss.,<br />

ove è stato affermato, in sintesi, che il diritto alla compensazione viene meno ove il vettore<br />

aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo è dipeso da circostanze eccezionali, che<br />

sfuggono ad ogni possibilità di controllo da parte <strong>del</strong> vettore stesso, che non si sarebbero<br />

comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure e le cautele <strong>del</strong> caso.<br />

38 Pertanto, il passeggero potrà invocare il risarcimento dei danni subiti per la mancata<br />

esecuzione <strong>del</strong> trasporto o da ritardo secondo la regolamentazione interna sancita dall’art.<br />

408 c. nav. (il cui contenuto, peraltro, risulta conforme a quello di portata generale di<br />

cui all’art. <strong>12</strong>18 cod. civ.).<br />

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