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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Carmela Amura<br />

principio di eguaglianza non solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto<br />

alla prole, esprimendosi l’unità <strong>del</strong>la famiglia, quale comunità di eguali,<br />

non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto che<br />

lega genitori e figli.» Per quanto riguarda l’esigenza di tutela <strong>del</strong>l’unità<br />

familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, la Cassazione ricorda<br />

come la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare già<br />

nella remota sentenza n. 133 <strong>del</strong> 1970, con riferimento ai rapporti patrimoniali<br />

tra i coniugi:«… è proprio la diseguaglianza a mettere in pericolo<br />

l’unità familiare 75 , che al contrario si rafforza nella misura in cui i<br />

rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità. Appare<br />

pertanto da rifiutare una lettura <strong>del</strong>l’art. 29, c. 2, Cost. tesa a contrapporre<br />

l’esigenza di tutela <strong>del</strong>l’unità familiare alla piena espansione<br />

<strong>del</strong> principio di eguaglianza tra i coniugi».<br />

È proprio la disuguaglianza, dunque, a mettere in pericolo l’unità<br />

familiare.<br />

Com’è stato giustamente osservato 76 «ai fini di dimostrare all’esterno<br />

l’unità <strong>del</strong>la famiglia, è assolutamente indifferente che il cognome<br />

sia quello <strong>del</strong> marito, <strong>del</strong>la moglie o di entrambi», essendosi ormai<br />

maturata, nella sensibilità sociale odierna, la rottura di un ordine simbolico<br />

tradizionale.<br />

In particolare, appare più incisivo e più coerente con il principio di<br />

parità morale e giuridica dei coniugi, proprio l’uso <strong>del</strong> doppio cognome,<br />

senza alcun ordine gerarchico, in quanto indicativo di un rapporto instaurato<br />

tra gli stessi all’interno <strong>del</strong>la famiglia, in un clima di solidarietà, nel<br />

pieno rispetto <strong>del</strong>la dignità di entrambi.<br />

Si deve anche opinare, a giusta ragione, che il limite <strong>del</strong>l’unità familiare,<br />

non può invocarsi nel caso di riconoscimento di figlio naturale,<br />

non essendovi tra i genitori il vincolo matrimoniale, ciò che rende incostituzionale<br />

l’art. 262 <strong>del</strong> cc, laddove stabilisce l’acquisizione <strong>del</strong> cognome<br />

paterno per il figlio naturale, riconosciuto contestualmente o successivamente<br />

anche dal padre.<br />

Peraltro, la famiglia, in quanto comunità fondata su principi democratici<br />

e meritevole di tutela e protezione da parte <strong>del</strong>l’ordinamento, non<br />

può essere considerata una «zona franca» <strong>del</strong>l’ordinamento, nella quale<br />

siano sospesi, limitati o disattesi, i principi basici su cui si regge l’intera<br />

collettività, sebbene non si possa non ricordare Jemolo, secondo il qua-<br />

75 Sottolineatura <strong>del</strong>l’autrice.<br />

76 DE CICCO, La normativa sul cognome e l’uguaglianza tra genitori, in “Rassegna Diritto<br />

Civile”, 1985, p. 966.<br />

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