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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Andrea Barenghi<br />

gabile da un accertamento successivo giudiziale ovvero per atto <strong>del</strong>lo stesso<br />

interessato; fermo che, finché tale accertamento non sia eseguito, almeno<br />

i terzi potranno considerare il bene come oggetto di comunione legale.<br />

In secondo luogo che la partecipazione <strong>del</strong> coniuge controinteressato<br />

può anche ridursi alla mera inerzia di fronte alla dichiarazione di<br />

esclusione resa dall’acquirente» 30 .<br />

Ritenere diversamente significa predicare un diritto soggettivo <strong>del</strong>l’altro<br />

coniuge (non acquirente) sui beni (personali) <strong>del</strong> coniuge acquirente,<br />

in manifesto contrasto con la norma di legge 31 .<br />

5. Carattere ricognitivo <strong>del</strong>la dichiarazione <strong>del</strong> coniuge secondo la giurisprudenza<br />

Si diceva che anche la giurisprudenza maggioritaria afferma che l’atto<br />

di adesione <strong>del</strong> coniuge non acquirente avrebbe carattere ricognitivo.<br />

Tale qualificazione viene affermata altresì nelle sentenze che accolgono<br />

la tesi <strong>del</strong> carattere essenziale <strong>del</strong>la partecipazione <strong>del</strong> coniuge32 .<br />

Per citare solo alcuni precedenti, si afferma che «l’eventuale dichiarazione<br />

proveniente dall’altro coniuge presente all’atto di acquisto non<br />

avrebbe natura dispositiva, ma tutt’al più ricognitiva, poiché l’esclusione<br />

<strong>del</strong>l’acquisto dalla comunione legale dipende non già dall’assenso <strong>del</strong>l’altro<br />

coniuge, ma dal realizzarsi <strong>del</strong>la fattispecie legale costituita dalla<br />

circostanza che trattasi di bene» per il quale sussiste il requisito di bene<br />

personale previsto dalla norma33 .<br />

Si afferma ancora che «in regime di comunione legale, la partecipazione<br />

alla stipula <strong>del</strong> coniuge formalmente non acquirente e l’eventuale<br />

dichiarazione di assenso, da parte sua, all’intestazione personale <strong>del</strong><br />

bene, immobile o mobile registrato, all’altro coniuge, non hanno efficacia<br />

negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, <strong>del</strong> diritto alla comu-<br />

30 G. GABRIELLI, voce Regime patrimoniale <strong>del</strong>la famiglia, in Dig. civ., sez. priv., XVI, Torino,<br />

1997, p. 355, enfasi aggiunta.<br />

31 Così BOLONDI, Ancora sull’acquisto personale di bene immobile da parte <strong>del</strong> coniuge in<br />

comunione legale, cit., p. 17, ove letteratura; OBERTO, La comunione legale tra coniugi, cit., pp.<br />

1058, 1066, 1070 s., il quale osserva tra l’altro che la tesi <strong>del</strong>la necessaria partecipazione <strong>del</strong><br />

coniuge non acquirente finisce per rimettere a quest’ultimo un ‘potere di veto’ sull’acquisto<br />

<strong>del</strong> bene personale; in giurisprudenza, v. Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, cit., (in materia<br />

di acquisti immobiliari).<br />

32 E in particolare da Cass., 24 settembre 2004, n. 19250, cit., alla quale farò riferimento<br />

infra, nel § 7.<br />

33 Fattispecie di acquisto di mobile registrato: Cass., 9 novembre 2000, n. 14575, cit.<br />

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