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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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L’assicurabilità <strong>del</strong> danno ambientale nel contesto comunitario<br />

ti espedienti truffaldini 27 .<br />

E’ infatti necessario, in caso di danno ambientale, proteggere i potenziali<br />

dannegiati e l’ambiente, ma anche quelle imprese che hanno la<br />

maggior probabilità di essere insolventi in caso di danno ambientale. Sono<br />

queste le più numerose, quelle più piccole, che a ragione <strong>del</strong> loro volume<br />

di affari non sono generalmente in grado di sostenere gli altissimi costi<br />

necessari per la costruzione di un apparato idoneo alla gestione ed alla<br />

prevenzione dei grandi rischi (punto 4.9 <strong>del</strong> Libro Bianco). Infatti, proprio<br />

il soggetto che ha la maggior probabilità di causare gravissimi danni<br />

ambientali è quello che solitamente non si dimostra in grado di risarcirli,<br />

né tanto meno di ripristinare la situazione ex-ante.<br />

Per tutti questi motivi, e nell’intento di garantire un’equa soddisfazione<br />

<strong>degli</strong> interessi perseguiti, la Commissione Europea ha optato per<br />

la previsione, a carico di tutte le imprese, di un obbligo di copertura assicurativa<br />

o di adeguati strumenti finanziari approntati per fornire i mezzi<br />

economici necessari per far fronte ad eventuali obblighi di indennizzo<br />

e di risarcimento 28 .<br />

4. Impedimenti allo sviluppo di un efficiente sistema assicurativo<br />

Quanto fin qui detto ci ha mostrato uno scenario in cui la Commissione<br />

Europea, in un’ottica di armonizzazione, dopo aver stabilito che la<br />

responsabilità per danni all’ambiente appare finalizzata ad obbligare chi<br />

causa danni all’ambiente a pagare per rimediare ai danni causati, dopo aver<br />

riconosciuto l’obbligo per il responsabile di riparare il danno o di pagare<br />

27 La legge Superfund istituisce un fondo finanziato inizialmente dalle industrie chimiche<br />

e petrolifere, che nel 1986 viene esteso a tutte le aziende produttrici di rifiuti speciali<br />

e pericolosi, in percentuale all’utile, determinando, per tutte le aziende che superano<br />

un certo fatturato, l’obbligo di pagare una determinata quota per il fondo, che diviene<br />

maggiore per le aziende petrolifere e chimiche.<br />

28 Il punto 7 <strong>del</strong> Libro Bianco sulla responsabilità ambientale, in modo chiaro ed espresso,<br />

afferma che proprio le PMI producono, molto spesso, danni all’ambiente di entità notevolmente<br />

superiore rispetto a quanto potrebbe far presumere la loro dimensione, e la causa<br />

molto probabilmente è da attribuire alla loro mancanza di risorse.<br />

Sul punto cfr. M. PRESSO, Ambiente e attività produttive, Milano, FrancoAngeli, 1992;<br />

L. FRANCARIO, Il risarcimento <strong>del</strong> danno all’ambiente dopo la legge 349 <strong>del</strong> 1986, in “Rivista critica<br />

<strong>del</strong> diritto privato”, 1987, p. 479 ss.; D. DE STROBEL, Problemi di assicurazione <strong>del</strong> danno<br />

ambientale, in “L’impresa ambiente”, 1990, n. 4, p. 109; N. GUNNINGHAM, P. N. GRABOSKY, D.<br />

SINCLAIR, Smart regulation: designing environmental policy, Oxford, Oxford University Press,<br />

1998; G. QUERINI, La tutela <strong>del</strong>l’ambiente nell’Unione Europea. Un’analisi critica, Milano, Franco<br />

Angeli, 2007 pp. 35 ss.<br />

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