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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

7.3. (segue) Cancellazione o ritardo alla partenza nel regolamento n.<br />

181/2011<br />

Il regolamento n. 181, al capo IV, stabilisce i diritti dei passeggeri<br />

in caso di cancellazione o di ritardo nella partenza (artt. 19-23).<br />

Dall’esame <strong>del</strong>la nuova disciplina emergono molteplici novità ed<br />

appare evidente - anche in questo caso - come le nuove regole sul trasporto<br />

stradale di persone con autobus siano state formulate allo scopo di assicurare<br />

ai passeggeri una soglia di tutela dei loro diritti al di sotto <strong>del</strong>la<br />

quale non è possibile scendere da parte <strong>degli</strong> operatori <strong>del</strong> settore.<br />

Peraltro, dal raffronto con i regolamenti già esaminati, emerge come<br />

le nuove disposizioni europee sul trasporto con autobus siano molto vicine<br />

a quelle già in precedenza introdotte per il trasporto aereo (regolamento<br />

n. 261/2004) e, soprattutto, a quelle approvate solo pochi mesi prima<br />

nel campo <strong>del</strong> trasporto marittimo (regolamento n. 1177/<strong>2010</strong>).<br />

Appare opportuno esaminare, a questo punto, la disciplina prevista<br />

in caso di cancellazione o di ritardo dal regolamento n. 181/2011.<br />

L’art. 19 stabilisce che il vettore, in caso di cancellazione o ritardo<br />

alla partenza dal capolinea di oltre centoventi minuti oppure in caso di<br />

accettazione di un numero di prenotazioni superiori ai posti disponibili,<br />

offra immediatamente al passeggero la scelta fra: a) la continuazione<br />

o il reinstradamento verso la destinazione, a condizioni simili e senza oneri<br />

aggiuntivi, non appena sia possibile; b) il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto<br />

e, ove sia opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza<br />

indicato nel contratto di trasporto non appena sia possibile.<br />

Nel caso in cui il vettore non sia in grado di offrire al passeggero la<br />

scelta di cui sopra quest’ultimo ha diritto, entro un mese dalla relativa<br />

richiesta, ad una somma pari al 50% <strong>del</strong> biglietto oltre al rimborso <strong>del</strong> prezzo<br />

<strong>del</strong>lo biglietto stesso.<br />

Se il veicolo diventa poi inutilizzabile in corso di viaggio il vettore<br />

deve assicurare o la continuazione <strong>del</strong> servizio con altro veicolo o il<br />

trasporto verso altro punto da cui il viaggio possa proseguire.<br />

In caso di cancellazione o ritardo superiore ai centoventi minuti alla<br />

partenza dalla fermata di un servizio regolare i passeggeri hanno diritto<br />

alla continuazione, al reinstradamento o al rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto.<br />

Il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto deve avvenire entro quattordici<br />

giorni dalla richiesta e copre il costo completo d’acquisto <strong>del</strong> biglietto,<br />

sia per la parte di viaggio non effettuata che per quella effettuata se<br />

il viaggio non serve più allo scopo originario <strong>del</strong> passeggero, mentre in<br />

caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale <strong>del</strong> costo completo<br />

<strong>del</strong>l’abbonamento.<br />

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