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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il contraddittorio nel processo cautelare: riflessioni a margine <strong>del</strong> codice<br />

le ordinaria nei successivi 5 giorni (56 u.c.), a pena di decadenza dalle misure<br />

cautelari adottate.<br />

In sede monocratica, il contraddittorio è garantito dalla verifica di<br />

avvenuta notifica almeno ad uno dei controinteressati ed all’amministrazione:<br />

ma se questa prova non vi fosse, il giudice può provvedere egualmente,<br />

salva revoca successiva (art. 56, co. 2).<br />

Il Presidente poi garantirà il contraddittorio orale <strong>del</strong>le parti disponibili<br />

ad essere sentite, anche separatamente: il vero problema è quando<br />

il Presidente le sentirà, perché non è fissata alcuna regola sull’appuntamento<br />

predecisionale (ma per fortuna le Segreterie sono cortesi e disponibili!).<br />

Questa disposizione in effetti, per quanto spesso utilizzata nella pratica,<br />

con prassi variabili da Tribunale a Tribunale, nonché dallo stesso Consiglio<br />

di Stato, lascia scoperti non pochi aspetti per poter affermare l’esistenza<br />

di un contraddittorio sostanziale pieno: e tuttavia, poiché la sua<br />

funzione è solo quella di traghettare la res integra sino alla Camera di Consiglio<br />

Ordinaria – la cui data dev’essere indicata espressamente – resta<br />

assorbente la considerazione di un’ammissibile riduzione <strong>del</strong> contraddittorio,<br />

stante la sua possibilità di essere pienamente espanso proprio<br />

nella successiva Camera di Consiglio Ordinaria (in questo senso i Collegi<br />

mi sembrano aver dato sinora prova di grande indipendenza dagli<br />

esiti <strong>del</strong> Decreto cautelare monocratico, risolvendosi comunque il più <strong>del</strong>le<br />

volte quest’ultimo in una <strong>del</strong>ibazione limitata appunto all’urgenza, piuttosto<br />

che al merito <strong>del</strong>la domanda cautelare 18 ).<br />

Del resto il Decreto cautelare, a garanzia <strong>del</strong>la pienezza <strong>del</strong> contraddittorio,<br />

decade di diritto con la Camera di Consiglio ordinaria, che rimette<br />

parti e giudice in una sorta di “verginità decisionale”, anche a tutela<br />

<strong>del</strong> contraddittorio.<br />

c) Per le ipotesi di un’assoluta urgenza, il Codice ha generalizzato<br />

il rimedio <strong>del</strong>l’ante causam, giustamente considerando i casi in cui persino<br />

la notificazione <strong>del</strong> ricorso costituisca un tempo eccessivo da attendere<br />

senza “copertura” giurisdizionale.<br />

Questa procedura affida tutta la questione nelle mani <strong>del</strong> Presidente,<br />

al quale va rivolta solo un’istanza perchè adotti tutte le decisioni provvisorie,<br />

in attesa <strong>del</strong>la notificazione <strong>del</strong> ricorso e <strong>del</strong>la domanda cautelare<br />

(art. 61).<br />

18 Si v. C.E. Gallo: Presidente e Collegio nella tutela cautelare: novità e prospettive nella disciplina<br />

<strong>del</strong>la L. 205 <strong>del</strong> 2000, in www.giustizia-amministrativa.it<br />

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