29.05.2013 Views

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

e indispensabile per la sopravvivenza <strong>del</strong> paziente), per la quale non gli<br />

appare configurabile alcuna forma di supplenza.<br />

Il G.T. ritiene, infatti, e questa è la seconda considerazione su cui si<br />

basa la dichiarazione d’inammissibilità <strong>del</strong>l’istanza, che le decisioni relative<br />

all’«effettuazione di tali trattamenti sanitari di cui si assume la necessarietà<br />

ai fini <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong>l’interessato» siano sottratte al<br />

potere di un Amministratore di sostegno e siano esclusivamente rimesse<br />

alla valutazione tecnica dei sanitari che hanno in cura il paziente («senza<br />

alcuna necessità di intervento <strong>del</strong> G.T.»), nel caso questi sia in imminente<br />

pericolo di vita e non possa esprimere la propria volontà 30 ; qualora,<br />

«per malattia mentale il paziente non sia in grado di sottoporsi volontariamente<br />

a trattamenti sanitari necessari» la valutazione dovrà invece<br />

essere affidata al «Sindaco quale autorità sanitaria ex artt. 34 ss. l.<br />

n° 833/78 31 e alla successiva convalida <strong>del</strong>l’A.G.».<br />

Da informazioni giornalistiche 32 emerge che il medico, seguendo queste<br />

indicazioni, abbia poi tentato la via <strong>del</strong> trattamento sanitario obbligatorio,<br />

risultata comunque preclusa essendo stata medicalmente accertata<br />

la piena capacità <strong>del</strong> paziente.<br />

8.2. Non si può superare il rifiuto: se il soggetto è bisognoso di assistenza<br />

occorre valutare la sua capacità e, (solo) se dotato di una (seppur<br />

ridotta) capacità, occorre sostenere la sua scelta.<br />

Completamente differente, il provvedimento adottato (a integrazio-<br />

30 Il riferimento è allo stato di necessità ex art. 54 c.p. Il medico ha, inoltre, il dovere, etico<br />

e legale, di soccorrere chi si trovi in stato di pericolo: per l’art. 593 c.p., chi trovi «un corpo<br />

umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo» ha l’obbligo<br />

di prestare «l’assistenza occorrente o darne avviso all’Autorità»; in particolare, il medico<br />

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, chiamato a prestare la propria opera,<br />

si astenga, risponderà, ex art. 328 c.p., di omissione o rifiuto di atti di ufficio. Anche il codice<br />

deontologico, all’art. 8, ribadisce tale obbligo affermando che «il medico, indipendentemente<br />

dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza<br />

e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».<br />

Occorre però fin da ora notare che, in presenza di una volontà contraria <strong>del</strong> paziente,<br />

si evidenzia nel medico che operi un soccorso di necessità un conflitto tra doveri, derivanti<br />

dal rispetto dei principî di autonomia e di beneficialità. Sulla questione, v. sub art.<br />

54, Codice penale commentato IPSOA, 1999, I, p. 531.<br />

31 Gli artt. 34 segg. <strong>del</strong>la Legge istitutiva <strong>del</strong> S.S.N. si riferiscono agli “Accertamenti<br />

e trattamenti sanitari e obbligatori per malattia mentale” e al “Procedimento relativo agli<br />

accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia<br />

mentale e tutela giurisdizionale”.<br />

32 Il medico curante chiede al sindaco il ricovero coatto, in “Il Quotidiano <strong>del</strong> <strong>Molise</strong>”, 28<br />

aprile 2004.<br />

165

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!