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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Francesca Scudiero<br />

Contrari alla teoria esposta alcuni autori per due motivi.<br />

In primo luogo, né il codice penale vigente, né altre leggi complementari<br />

disciplinano, definiscono o fanno menzione di tale categoria giuridica<br />

che, quindi, è ignota al legislatore. La misura di sicurezza atipica<br />

costituisce, pertanto, un istituto “creato” dal diritto pretorio, probabilmente,<br />

per fare in modo che la confisca in questione possa, comunque, rientrare<br />

nel genus <strong>del</strong>le misure di sicurezza ed essere così irrogata dal giudice<br />

anche per i <strong>del</strong>itti commessi prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la norma<br />

che la dispone.<br />

In secondo luogo, la definizione <strong>del</strong>la confisca ex art. <strong>12</strong> sexies come<br />

misura di sicurezza, seppur atipica, è in evidente contrasto con quella fornita<br />

dalla CEDU. La Corte di Strasburgo, infatti, riconosce alla confisca<br />

in parola la natura giuridica di “pena”. La CEDU, già da tempo, ormai,<br />

nell’attribuire la natura giuridica di “pena” ad una determinata misura,<br />

non fa più esclusivamente riferimento ad un dato formale, ma fonda la<br />

propria opera ermeneutica su altri e più incisivi parametri, anche di natura<br />

sostanziale. In particolare, i criteri che adoperano i giudici di Strasburgo<br />

per stabilire se una sanzione assume la natura giuridica di “pena”<br />

sono: l’eventuale irrogazione in seguito ad una condanna per un reato,<br />

la natura e lo scopo <strong>del</strong>la misura in contestazione, la sua qualificazione<br />

in diritto interno, i procedimenti connessi alla sua adozione ed esecuzione,<br />

la sua severità, ed altri desunti dal caso sottoposto al suo esame.<br />

In altri termini, la nozione di pena, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 7, primo comma,<br />

<strong>del</strong>la Convenzione Europea dei Diritti <strong>del</strong>l’Uomo, ha una portata autonoma<br />

e non ancorata alla qualificazione che di un dato provvedimento<br />

attribuisce la norma di diritto interno o la giurisprudenza di uno Stato<br />

aderente <strong>12</strong> .<br />

Altra parte di dottrina ritiene che la confisca allargata configuri una<br />

pena accessoria per un duplice ordine di motivi: la misura consegue non<br />

alla pericolosità <strong>del</strong> condannato, ma esclusivamente alla sua condanna;<br />

i beni confiscati non hanno alcun rapporto con il reato accertato in giudizio,<br />

ma di essi si sospetta la provenienza illecita 13 .<br />

La tesi è stata criticata 14 .<br />

La pena accessoria, così come espressamente dispone l’art. 20 c.p.,<br />

consegue di diritto alla condanna, come effetto penale di essa; e, secon-<br />

<strong>12</strong>AULETTA-SERPICO, La natura giuridica <strong>del</strong>la confisca e l’incidenza <strong>del</strong>la CEDU, cit. 217.<br />

13 Così, MANTOVANI, Diritto Penale, Padova 2007, 839. In giurisprudenza, cfr. Cass.,<br />

sez. VI, 28 febbraio 1995, Nevi.<br />

14 In tal senso, MAUGERI, La riforma <strong>del</strong>le sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in<br />

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di MAZZA- VIGANÒ, Torino 2008, 44 ss.<br />

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