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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Diritto consuetudinario e raccolte normative<br />

pretazione normativa era ristretta alle opere di cinque grandi giuristi quali<br />

Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo. Le prerogative ermeneutiche<br />

detenute in precedenza dalla giurisprudenza si assottigliano a vantaggio<br />

di una decisa centralizzazione <strong>del</strong> potere. In questo quadro va inserito<br />

il lento e progressivo declino <strong>del</strong>l’Impero, accompagnato e preceduto<br />

dalla discesa <strong>del</strong>le popolazioni “barbariche”, le quali, pur in maniera<br />

non invasiva, si preoccupano di raccogliere dei testi giuridici per regolamentare<br />

la vita dei sudditi di origine romana. Va infatti osservato che<br />

le popolazioni germaniche erano fe<strong>del</strong>i al principio <strong>del</strong>la personalità <strong>del</strong><br />

diritto (ius personarum), che si contrapponeva alla regola <strong>del</strong>la territorialità<br />

(ius loci) propria <strong>del</strong> diritto romano: quest’ultimo conservava intatta<br />

la sua fama e il suo prestigio, che giungerà fino ai giorni nostri. Ma lo<br />

sforzo compiuto dai giuristi <strong>del</strong>la Roma antica sarebbe forse stato vano<br />

se il diritto romano giustinianeo non fosse stato ripreso e analizzato, quasi<br />

scomposto analiticamente, dai Glossatori e dai Commentatori: l’attività<br />

dei giuristi <strong>del</strong>la Scuola di Bologna agli albori <strong>del</strong> secolo XII segna,<br />

probabilmente, una svolta che sarà destinata ad avere ripercussioni fino<br />

all’età <strong>del</strong>le codificazioni, contribuendo alla formazione dei moderni ordinamenti<br />

giuridici. La netta cesura rispetto al passato si nota anche nella<br />

concezione stessa <strong>del</strong> diritto e <strong>del</strong>la norma: il Cavanna osserva 8 che “viene<br />

poi a cadere anche un’altra concezione, tipicamente altomedievale, che fa <strong>del</strong><br />

diritto un compendio di nozioni subordinate ad una più vasta sfera <strong>del</strong> sapere:<br />

la concezione secondo la quale la norma, come precetto di vita, è anzitutto norma<br />

etica, per cui il diritto rientra nell’etica. Nel pensiero dei Glossatori la norma<br />

si pone autonomamente come giuridica”. Dalla rivalutazione <strong>del</strong> diritto<br />

romano si apriranno le porte dei sistemi giuridici moderni, e con essi<br />

di quella sistematicità che è propria <strong>del</strong>le attuali codificazioni, queste ultime<br />

profondamente eredi <strong>del</strong>la tradizione giuridica romana; tuttavia la<br />

caduta <strong>del</strong>l’Impero Romano coincide con un’età di forte declino sociale<br />

e giuridico, i cui prodromi vanno ricercati già in età classica.<br />

2. Il sistema <strong>del</strong>le fonti nell’Alto Medioevo e la riscoperta <strong>del</strong> diritto giustinianeo:<br />

podromi <strong>del</strong> diritto moderno<br />

La crisi nelle strutture giuridiche, infatti, inizia ad affiorare a Roma<br />

a cavallo fra il II° ed il III° secolo d.C., unita ad un deciso rinnovamento<br />

nel mondo <strong>del</strong> diritto: i cedimenti erano in primo luogo rinvenibili nel-<br />

8 Cfr. A. CAVANNA, Storia <strong>del</strong> pensiero giuridico moderno in Europa. Le fonti e il pensiero<br />

giuridico, 1, Milano, 1982, p. 107.<br />

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