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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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L’assicurabilità <strong>del</strong> danno ambientale nel contesto comunitario<br />

2. Il Libro Bianco sulla responsabilità per danno ambientale: l’attuazione<br />

<strong>del</strong> principio di prevenzione tra carenze ed amnesie<br />

Nell’intento di analizzare il percorso tracciato dall’ordinamento comunitario<br />

all’interno <strong>del</strong> settore <strong>del</strong>l’assicurabilità <strong>del</strong> danno ambientale,<br />

è opportuno prendere le mosse dal Libro Bianco sulla responsabilità<br />

ambientale COM (2000) 66 def. 9 febbraio 2000 con il quale la Commissione<br />

Europea immaginava un regime europeo di responsabilità per danni<br />

ambientali che prevedesse la responsabilità oggettiva <strong>del</strong>l’inquinatore<br />

per ogni danno conseguente ad attività pericolose.<br />

Nello specifico, la Commissione proponeva l’introduzione di una<br />

responsabilità oggettiva per i danni causati da attività pericolose, e di una<br />

responsabilità per colpa per i danni alla biodiversità causati da attività<br />

non pericolose.<br />

Tra l’altro, questo documento consente alla Commissione Europea<br />

di dare alla politica comunitaria una nuova impronta e muove nella necessità<br />

di comprendere come, in seguito all’adozione di un sistema normativo<br />

omogeneo nel settore <strong>del</strong>la responsabilità per danni ambientali,<br />

verrebbero ad essere introdotte all’interno dei singoli ordinamenti comunitari8<br />

le novità sino ad allora individuate. Infatti, prima di lanciare una<br />

riforma è importante comprendere non solo i cambiamenti evidenti che<br />

farebbero seguito alle nuove disposizioni, ma anche le trasformazioni celate<br />

ed ulteriori che andrebbero a mutare le strutture <strong>degli</strong> ordinamenti.<br />

Così, nell’intento di individuare il regime di responsabilità per danni<br />

all’ambiente più confacente agli scopi comunitari, tramite il Libro Bianco<br />

sulla responsabilità per danni all’ambiente furono condotte complesse<br />

analisi ed ipotizzate differenti soluzioni. Nello specifico, il documento<br />

cercò di individuare le modalità idonee a migliorare l’applicazione dei<br />

principi <strong>del</strong> trattato CE in materia di ambiente, principi già acquisiti dal<br />

diritto ambientale comunitario, e si tentò di individuare quei cambiamenti<br />

che avrebbero potuto tracciare un nuovo scenario, in fondo già sedimentato<br />

nel sistema fino ad allora in vigore9 .<br />

La scelta finale fu quella di elaborare un sistema di responsabilità<br />

che tendesse ad incentivare le imprese ad un comportamento più responsabile,<br />

oltre che ad esercitare un effetto preventivo, difficilmente otteni-<br />

8 Più approfonditamente A. BOGGIA, Tutela <strong>del</strong>la biodiversità tra affermazione politica e<br />

valutazione economica, Milano, F. Angeli, 2002, pp. 67 ss..<br />

9 EDWARD H. P. BRANS, Liability for Damage to Public Natural Resources, The Netherlands,<br />

Kluwer Law International, 2001, pp. 177 ss.; M. FAURE, S. YING, China and International Environmental<br />

Liability, Cheltenham –UK, Edward Elgar, 2008.<br />

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