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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Carmela Amura<br />

lo <strong>del</strong>l’appartenenza familiare, ma sul piano morale e sociale, <strong>del</strong> modo<br />

di essere <strong>del</strong>la persona nella società 70 .<br />

Non vi è più dubbio, altresì, che ogni individuo abbia diritto, sin dalla<br />

nascita, all’attribuzione di un nome, che tuttavia non viene in esistenza<br />

contemporaneamente alla persona, così com’è invece per altri diritti<br />

<strong>del</strong>la personalità 71 .<br />

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ruota intorno al<br />

presupposto <strong>del</strong>l’interesse pubblico alla immutabilità <strong>del</strong> nome ed al confliggere<br />

di tale interesse con quello <strong>del</strong>l’individuo ad avere, nel senso di<br />

conservare o assumere, il nome che più gli si addice, secondo il suo personale<br />

sentire.<br />

Se però la funzione <strong>del</strong> diritto non è quella di imporre dei mo<strong>del</strong>li,<br />

esso probabilmente deve fungere da strumento di coesistenza fra valori<br />

diversi, poiché «la pura <strong>del</strong>egittimazione di tutte le posizioni in campo,<br />

rispetto alla sola giuridicamente imposta, rischia infatti di moltiplicare<br />

e rendere permanenti proprio i conflitti» 72 .<br />

La possibilità di affermazione <strong>del</strong> diritto al nome <strong>del</strong>la persona è, inoltre,<br />

in stretta connessione con l’evoluzione <strong>del</strong> diritto di famiglia, il quale,<br />

a sua volta, è strettamente collegato ai mutamenti <strong>del</strong> tessuto sociale.<br />

Va ricordato, al riguardo, che fino alla riforma <strong>del</strong> diritto di famiglia,<br />

di cui alla legge <strong>del</strong> 19 maggio 1975, n. 151, la materia era regolata<br />

dall’articolo 144 <strong>del</strong> cc, intitolato «potestà maritale», il quale recitava: «il<br />

marito è il capo <strong>del</strong>la famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui,<br />

ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli<br />

crede opportuno di fissare la sua residenza».<br />

La perdita <strong>del</strong> cognome da parte <strong>del</strong>la moglie, rappresentava una<br />

specificazione <strong>del</strong>la soggezione di quest’ultima alla potestà <strong>del</strong> marito,<br />

che non è stata <strong>del</strong> tutto eliminata, con la novella <strong>del</strong> 1975, lasciando permanere<br />

la disparità.<br />

Tuttavia, un punto pare ormai pacifico, quello che concerne la modifica<br />

<strong>del</strong>l’articolo 143 bis <strong>del</strong> cc, che, di fatto, è già stato modificato dal<br />

diritto vivente.<br />

Difficilmente, infatti, nella vita professionale e di relazione, le donne<br />

coniugate oggi utilizzano il doppio cognome.<br />

Vi è anche da aggiungere, che ormai per tutte le finalità di legge, am-<br />

70 L. LENTI, Nome e cognome, Digesto Discipline Privatistiche, Sez. Civ., Agg. II, F-Z,<br />

Torino, 2003, p. 928-929.<br />

71 Così la dottrina prevalente. Per tutti A. DE CUPIS, I diritti <strong>del</strong>la personalità, in Trattato<br />

di diritto civile e commerciale, a cura di CICU e MESSINEO, IV, Milano, 1982, p. 430.<br />

72 Così S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, p. 147,<br />

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