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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

vande 60 .<br />

I suddetti obblighi di assistenza vanno adempiuti con particolare<br />

attenzione nei confronti <strong>del</strong>le persone con disabilità oppure a mobilità<br />

ridotta e dei loro accompagnatori.<br />

L’art. 18 stabilisce che quando il vettore preveda che un servizio passeggeri<br />

subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale<br />

portuale superiore a novanta minuti offra immediatamente al passeggero<br />

la scelta fra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale,<br />

a condizioni similari e senza oneri aggiuntivi, non appena sia possibile;<br />

b) il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto e, ove sia opportuno, il ritorno<br />

gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto<br />

non appena sia possibile.<br />

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza dal porto superiore<br />

ai novanta minuti i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo<br />

o al rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto.<br />

Il rimborso <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto deve avvenire entro sette giorni<br />

e copre il costo completo d’acquisto <strong>del</strong> biglietto, sia per la parte di viaggio<br />

non effettuata che per quella effettuata se il viaggio non serve più allo<br />

scopo originario <strong>del</strong> passeggero. Il pagamento deve avvenire in contanti,<br />

mediante bonifico o assegno. Con il consenso <strong>del</strong> passeggero il rimborso<br />

può avvenire sotto forma di buono o altri servizi per un importo<br />

equivalente alla tariffa d’acquisto.<br />

L’art. 19 prevede il diritto <strong>del</strong> passeggero di richiedere al vettore<br />

una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione<br />

finale.<br />

Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% <strong>del</strong> prezzo<br />

<strong>del</strong> biglietto per un ritardo di almeno: a) un’ora in un servizio regolare<br />

fino a quattro ore; b) due ore in un servizio regolare di più di quattro<br />

ore ma non superiore ad otto ore; c) tre ore in un servizio regolare di<br />

più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; d) sei ore in un servizio<br />

regolare superiore a ventiquattro ore.<br />

Se il ritardo supera il doppio <strong>del</strong> tempo sopra indicato la compensazione<br />

è pari al 50% <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> biglietto.<br />

I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che<br />

subiscano ritardi ricorrenti all’arrivo possono richiedere una compensazione<br />

economica adeguata secondo le modalità di indennizzo <strong>del</strong> vettore.<br />

La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla pre-<br />

60 Per ciascun passeggero il vettore può limitare il costo complessivo <strong>del</strong>la sistemazione<br />

a terra, escluso il trasporto, ad 80,00 a notte per un massimo di tre notti.<br />

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