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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giulio Penna<br />

clamare lo stato di figlio legittimo, ora per contestarlo e disconoscerlo.<br />

La filiazione legittima è determinata dalla procreazione <strong>del</strong> figlio ad<br />

opera di due persone congiunte tra loro in matrimonio.<br />

Affinché il concepito fosse considerato legittimo devono ricorrere<br />

tre condizioni fondamentali:<br />

1. un valido matrimonio contratto tra due genitori, che deve essere<br />

naturalmente anteriore alla nascita <strong>del</strong> figlio 19 ;<br />

2. la maternità, cioè l’essere il figlio nato dalla donna che è considerata<br />

sua madre 20 ;<br />

3. la paternità, cioè l’essere il figlio stato concepito ad opera <strong>del</strong>l’uomo<br />

che è asserto suo padre.<br />

La mancanza di una sola di queste condizioni porta all’illegittimità<br />

o alla possibilità di farla dichiarare mediante l’esercizio <strong>del</strong>l’azione di disconoscimento<br />

o <strong>del</strong>l’azione in contestazione <strong>del</strong>lo stato di figlio legittimo.<br />

Dare la prova <strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>le prime due condizioni risulta semplice<br />

ed agevole in quanto bastano dei semplici atti; provare la paternità,<br />

invece, è un fatto che presenta non poche difficoltà.<br />

Rispetto al padre, infatti, non ci si può riferire all’evento <strong>del</strong> concepimento.<br />

In questo caso la legge è perciò costretta a ricorrere ad una<br />

presunzione derivata dal diritto romano: è considerato padre chi è marito<br />

<strong>del</strong>la donna che ha partorito il figlio.<br />

Così concepita, la presunzione risulta però incongrua, in quanto il<br />

fatto <strong>del</strong>la nascita in costanza di matrimonio può non corrispondere alla<br />

generazione ad opera <strong>del</strong> marito 21 .<br />

Poiché si deve tener conto <strong>del</strong> concepimento e a questo ricondurre il<br />

rapporto generativo, la regola accolta dal diritto è quella contenuta nell’art.<br />

159: “ Il marito è padre <strong>del</strong> figlio concepito durante il matrimonio”.<br />

Tuttavia, neppure questa norma basta, perché data la variabile durata<br />

<strong>del</strong>la gestazione e non essendo possibile risalire con certezza dalla nascita al<br />

concepimento, può sorgere il dubbio se il figlio sia stato concepito prima <strong>del</strong>la<br />

celebrazione <strong>del</strong> matrimonio o dopo il suo scioglimento o annullamento.<br />

La legge fa qui ricorso ad una seconda presunzione da cui scaturisce<br />

la regola contenuta nell’art. 160: “Si presume concepito durante il matrimonio<br />

il figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione di esso<br />

né dopo 300 giorni dallo scioglimento o annullamento”.<br />

19 Non è la nascita ma la procreazione in costanza di matrimonio che si richiede per<br />

la legittimità.<br />

20 La prova <strong>del</strong>la maternità è data dall’atto di nascita. Tale atto può essere impugnato<br />

provando la supposizione o sostituzione di parto.<br />

21 Cfr. R. DE RUGGIERO, op. cit.<br />

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