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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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La normalizzazione tecnica nel processo di armonizzazione giuridica<br />

L’incorporazione, che rispecchia in parte, sul piano strutturale, il mo<strong>del</strong>lo<br />

comunitario <strong>del</strong>le direttive di armonizzazione tecnica emanate prima<br />

<strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> nuovo approccio, consiste nell’integrazione <strong>del</strong>le<br />

specifiche tecniche nel testo normativo, talvolta all’interno <strong>del</strong>le disposizioni,<br />

più frequentemente attraverso allegati.<br />

Il meccanismo <strong>del</strong>l’incorporazione è stato utilizzato spesso dal legislatore<br />

italiano con riferimento alle specifiche tecniche, in genere attraverso<br />

l’utilizzo di una fonte giuridica articolata su due livelli: la legge o<br />

una fonte di pari livello, in cui sono fissati le finalità ed i principi cui si<br />

ispira la regolamentazione; un regolamento, introdotto con decreto ministeriale<br />

o, più di recente, con provvedimento di autorità amministrative<br />

indipendenti dotate di poteri regolamentari, in cui sono incorporate<br />

nel testo regolamentare o negli allegati le norme tecniche.<br />

Il rinvio fisso o recettizio si configura quando la fonte giuridica richiama<br />

dati o prescrizioni prodotti da altra fonte identificata in modo tale<br />

che gli stessi sono internalizzati nella disposizione che effettua il rinvio<br />

e ne acquisiscono le caratteristiche e la forza giuridica. Nell’ambito tecnico,<br />

sempre più numerosi sono i richiami nella legislazione italiana a norme<br />

tecniche elaborate dall’UNI ovvero da norme tecniche armonizzate<br />

a livello europeo o internazionali (norme EN o ISO). In una fase più risalente,<br />

tale richiamo era talvolta mediato da una fonte regolamentare<br />

(decreto ministeriale), nel senso che il rinvio presupponeva una approvazione<br />

ministeriale <strong>del</strong>la norma tecnica 14 .<br />

zionario di Diritto Pubblico diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 38<strong>12</strong> ed ivi tutti i richiami.<br />

La tripartizione trova un significativo parallelismo, ma non una coincidenza nella letteratura<br />

giuridica franco-belga che distingue tra “référence rigide”, “référence glissante”<br />

e “référence ouverte”: cfr. H. AUBRY, La normalisation, une norme en principe non obligatoire,<br />

Rapport au colloque sur le thème “La fabrique du bien commun”, Paris- Dauphine, 18 mars<br />

<strong>2010</strong>, ove gli ulteriori richiami. La dottrina tedesca distingue la “starre Verweisung” o “statische<br />

Verweisung” dalla “dynamische Verweisung”; tale ultima forma è quella prevalente<br />

in Germania dove è spesso utilizzata per concretizzare clausole generali contenute nei<br />

testi di legge (“normekonkretisierende allgemeine Verweisung”): v. A. ZEI, Il diritto <strong>del</strong>la<br />

tecnica ha carattere pubblico o privato ?: il mo<strong>del</strong>lo tedesco di “autoregolazione regolata”, in Nomos,<br />

n. 3/2003, p. 73 ss. ed ivi tutti i richiami, tra cui fondamentale U. KARPEN, Die Verweisung<br />

als Mittel der Gesetzgebungstechnik, De Gruyer, Berlin, 1970.<br />

14 Si veda, ad esempio, il D.P.R. n. 547 <strong>del</strong> 1955, ormai abrogato, sulla salute dei lavoratori<br />

che all’art. 395 prevedeva per le macchine, gli impianti costruiti o installati dopo<br />

l’entrata in vigore il riconoscimento <strong>del</strong>l’efficacia dei nuovi mezzi o sistemi di sicurezza<br />

fosse effettuato con decreto <strong>del</strong> Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; analogamente<br />

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 in materia di sicurezza nell’impiego <strong>del</strong> gas, che dichiarava<br />

le norme dettate in materia dall’UNI rispondenti alle buone tecniche per la sicurezza,<br />

ma, nel contempo, richiedeva l’approvazione <strong>del</strong>le stesse da parte <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’industria<br />

<strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianato.<br />

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