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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Maria Antonella Gliatta<br />

Tuttavia è altrettanto diffusa l’affermazione per cui l’utilizzo diretto<br />

<strong>del</strong>la Carta Costituzionale corrisponde ad una soluzione limite che presenta<br />

un evidente carattere se non patologico, quanto meno eccezionale.<br />

L’applicazione non mediata <strong>del</strong>le disposizioni costituzionali presuppone,<br />

infatti, un’omissione <strong>del</strong> legislatore e una conseguente espansione<br />

<strong>del</strong> potere giudiziario che sarebbe giustificata solo in vista di un’efficace<br />

garanzia <strong>del</strong> principio di legalità costituzionale, altrimenti evasa nel caso<br />

di inerzia legislativa 20 . I caratteri di eccezionalità <strong>del</strong>l’operazione applicativa<br />

in questione, perciò, imporrebbero di tracciare consistenti limiti.<br />

Come si diceva, la condicio sine qua non è che non sia stata esercitata<br />

la funzione legislativa e che sussista un vuoto normativo. Se così non<br />

fosse il giudice non risponderebbe al vincolo di soggezione alla legge di<br />

cui all’art. 101 Cost. Che nel caso in esame non ci sia un pieno regolativo<br />

ci sembra evidente dal momento che le disposizioni legislative richiamate<br />

21 e quelle <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong> Comune non sembrano offrire molto di<br />

più di una mera dichiarazione di principio. Ed, infatti, il giudice amministrativo<br />

passa in rassegna il materiale normativo non costituzionale che<br />

ha a disposizione ritenendolo praticamente infungibile per offrire risposta<br />

alla domanda di giustizia.<br />

Fin qui l’operazione giurisprudenziale rientra negli schemi.<br />

Ma la deroga al principio di separazione dei poteri e la legittimazione<br />

<strong>del</strong>la supplenza <strong>del</strong> potere giurisdizionale rispetto a quello legislativo<br />

è sostenibile solo ad una ulteriore condizione.<br />

La disposizione costituzionale che, sola, potrebbe direttamente offrire<br />

la soluzione <strong>del</strong> caso dovrebbe, infatti, presentare un contenuto tipicamente<br />

regolativo e non di principio.<br />

La distinzione tra regole e principi è oggetto, però, di un dibattito inesauribile<br />

in dottrina che ne rivela appieno la problematicità 22 .<br />

come « valvole di sicurezza» <strong>del</strong>l’ordinamento ». La «doppia portata normativa » dei principi<br />

di cui parla Zagrebelsky coincide con la loro incidenza sulla realtà fattuale; con le sue<br />

parole « la realtà, posta a contatto con il principio viene, per così dire a vivificarsi acquisendo<br />

valore » …. « il valore si incorpora nel fatto e pretende che seguano conformi « prese<br />

di posizioni» giuridiche ( <strong>del</strong> legislatore, <strong>del</strong>la giurisprudenza, <strong>del</strong>l’amministrazione, dei<br />

singoli individui e, in generale, <strong>degli</strong> interpreti <strong>del</strong> diritto) ».<br />

20 G. SORRENTI, La “manifesta infondatezza” <strong>del</strong>le questioni di legittimità costituzionale e l’applicazione<br />

diretta <strong>del</strong>la Costituzione nella prassi giudiziaria. Ovvero: una ricerca empirica su una risalente<br />

ipotesi di rinnovata attualità in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio<br />

sulle leggi e la sua diffusione: verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso? Atti <strong>del</strong> seminario<br />

di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001, in ricordo di Giustino D’ Orazio, Torino 2002.<br />

21 Vedi nota n. 14.<br />

22 G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale,<br />

Bologna <strong>2010</strong>.<br />

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