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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione,<br />

alla libertà di scelta ed alla non discriminazione.<br />

A tal fine, viene sancito il divieto di rifiutare una prenotazione, di<br />

rilasciare un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi attinenti<br />

alla disabilità oppure alla ridotta mobilità, escludendosi peraltro<br />

qualsiasi onere aggiuntivo (art. 9).<br />

Tale principio può essere eccezionalmente derogato nei soli casi previsti<br />

dall’art. 10, comma 1, stabilendosi poi, comma 3, che in caso di rifiuto<br />

<strong>del</strong> permesso di salire a bordo al passeggero ed al suo eventuale accompagnatore<br />

è data la possibilità di optare fra il diritto al rimborso e, tranne<br />

quando non sia praticabile, il proseguimento <strong>del</strong> viaggio o il reinstradamento<br />

con servizi di trasporto alternativo sino a destinazione.<br />

L’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto<br />

alla persona con disabilità o ridotta mobilità (art. 10, comma 4).<br />

Nella realizzazione <strong>del</strong>le infrastrutture dedicate al trasporto con autobus,<br />

nella progettazione di nuove stazioni oppure in occasione di lavori<br />

di ristrutturazione di quelle già esistenti occorre tenere conto anche<br />

<strong>del</strong>le peculiari esigenze di tali viaggiatori.<br />

Analoga attenzione va posta per quanto concerne la dotazione tecnica<br />

e le attrezzature di cui devono essere dotati gli autobus.<br />

I vettori e gli enti di gestione <strong>del</strong>le stazioni prestano gratuitamente<br />

assistenza ai passeggeri in questione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 13 ed alle condizione<br />

previste dall’art. 14.<br />

Altro profilo importante che il regolamento prende in considerazione<br />

è quello <strong>del</strong>le procedure di formazione <strong>del</strong> personale in materia di disabilità,<br />

che devono riguardare sia il personale conducente che quello non<br />

conducente 69 .<br />

Infine, l’art. 17 prevede il diritto al risarcimento in caso di perdita<br />

o danneggiamento di attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza<br />

70 .<br />

69 Cfr. art. 16, che rinvia all’allegato II al regolamento, concernente la formazione in<br />

materia di sensibilizzazione ed assistenza alla disabilità.<br />

70 L’art. 17 <strong>del</strong> regolamento n. 181/2011 presenta un contenuto analogo a quello <strong>del</strong>l’art.<br />

15 <strong>del</strong> regolamento n. 1177/<strong>2010</strong>, che contempla i medesimi diritti a favore <strong>del</strong>le persone<br />

con disabilità oppure a mobilità ridotta. Dal confronto fra le due disposizioni emerge,<br />

tuttavia, che l’art. 15 contiene un espresso richiamo alla colpa o negligenza dei soggetti<br />

considerati responsabili, mentre l’art. 17 lega semplicemente l’obbligazione risarcitoria<br />

all’esistenza di responsabilità per perdita o per danneggiamento in capo ai soggetti chiamati<br />

eventualmente a rispondere <strong>del</strong> danno. Inoltre, solo l’art. 15 contempla una esplicita<br />

presunzione di colpa o di negligenza a carico <strong>del</strong> vettore nell’ipotesi in cui i danni alle<br />

attrezzature siano stati causati da un incidente marittimo.<br />

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