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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il diritto di famiglia nel Regno d’Italia<br />

glimento <strong>del</strong> matrimonio.<br />

Nell’impianto <strong>del</strong> nuovo codice, invece, la madre poteva esercitare<br />

la patria potestà durante il matrimonio ogni qual volta il padre vi fosse<br />

impossibilitato anche solo di fatto e, in caso di scioglimento <strong>del</strong> matrimonio,<br />

questa esercitava la patria potestà e non più la semplice tutela 18 .<br />

I diritti spettanti ai genitori sui figli minori venivano suddivisi fondamentalmente<br />

in due categorie: quelli concernenti la persona e quelli<br />

riguardanti i beni dei figli.<br />

I primi si riferivano, in generale, a tutto ciò che concerneva l’educazione<br />

<strong>del</strong> figlio, come l’avviamento ad una certa professione o a determinati<br />

studi, la scelta <strong>del</strong>la religione, le persone da frequentare.<br />

E’ importante chiarire che la legge puniva ogni abuso dei mezzi di<br />

correzione e ogni trascuratezza nell’istruire ed educare i figli.<br />

Infatti, nel momento in cui il genitore abusava <strong>del</strong>la patria potestà,<br />

violandone o trascurandone i doveri, il Tribunale, su istanza di un parente<br />

o <strong>del</strong> Pubblico Ministero, poteva provvedere per la nomina di un<br />

tutore alla persona <strong>del</strong> figlio.<br />

Per quanto riguarda la rappresentanza legale e l’amministrazione<br />

<strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong> figlio minore, questa veniva sì esercitata dal padre ma<br />

con alcune limitazioni.<br />

Il padre, ad esempio, non poteva alienare, ipotecare o dare in pegno<br />

i beni <strong>del</strong> figlio, contrarre a nome di lui mutui o altre obbligazioni<br />

eccedenti i limiti <strong>del</strong>l’ordinaria amministrazione se non per cause di necessità<br />

o di evidente utilità <strong>del</strong> figlio stesso e mediante la necessaria autorizzazione<br />

<strong>del</strong> Tribunale civile.<br />

Per concludere, in caso di conflitto di interessi tra i figli soggetti<br />

alla patria potestà o tra essi ed il padre, l’autorità giudiziaria poteva<br />

provvedere a nominare un curatore speciale con il compito di risolvere<br />

ogni questione che potesse creare pregiudizio.<br />

5. Filiazione legittima e filiazione naturale<br />

Nell’ambito familiare, la condizione che determina la più grande massa<br />

di rapporti, sia patrimoniali che personali, è lo status di figlio legittimo.<br />

Molto importanti, quindi, sono le regole che presiedono alla sua acquisizione<br />

e al suo accertamento e la cura minuziosa con cui il codice fissa<br />

i requisiti <strong>del</strong>la filiazione legittima, concedendo ora le azioni per re-<br />

18 Visto il carattere di novità <strong>del</strong>la norma, la Cassazione di Firenze stabilì che la madre<br />

acquistava la patria potestà sin dal giorno di pubblicazione <strong>del</strong> codice.<br />

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