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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Francesca Scudiero<br />

Queste le linee guida dettate dalla Suprema Corte nella sentenza<br />

menzionata.<br />

Conclusioni condivisibili, poiché euristiche <strong>del</strong> dettato normativo<br />

in tutte le sue articolazioni e coerenti con i tratti sanzionatori che l’istituto<br />

<strong>del</strong>la confisca sta assumendo nell’evoluzione <strong>del</strong> sistema penalistico<br />

italiano 25 .<br />

Attraverso l’analisi sistematica <strong>del</strong>la normativa vigente in tema di confisca<br />

e riprendendo l’iter argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione<br />

a Sezioni Unite nella sentenza n. 38834/08, la giurisprudenza di legittimità<br />

è pervenuta alla conclusione secondo cui la confisca allargata è applicabile<br />

in tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna<br />

o di patteggiamento per uno dei reati preveduti dall’art. <strong>12</strong> sexies – in<br />

presenza, ovviamente, anche <strong>degli</strong> altri presupposti previsti dalla legge –<br />

e non anche nei casi in cui intervenga una causa di estinzione <strong>del</strong> reato prima<br />

<strong>del</strong>la emissione <strong>del</strong>la sentenza di condanna o di patteggiamento.<br />

Venendo alla tematica oggetto di trattazione, la morte <strong>del</strong>l’imputato<br />

costituisce una causa di estinzione <strong>del</strong> reato ed impedisce l’emissione<br />

di una sentenza di condanna.<br />

Il principio sancito dalla giurisprudenza, appena richiamato, si applica,<br />

dunque, al caso che occupa ed appare condivisibile.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 210 c.p., l’estinzione <strong>del</strong>la pena impedisce l’applicazione<br />

<strong>del</strong>le misure di sicurezza personali; tale principio opera anche<br />

nei riguardi di quelle patrimoniali, fatta eccezione per la confisca, così<br />

disponendo espressamente l’art. 236 c.p.<br />

La morte <strong>del</strong> reo intervenuta successivamente alla definitività <strong>del</strong>la<br />

sentenza di condanna – quale causa di estinzione <strong>del</strong>la pena – non è<br />

di ostacolo né alla applicazione <strong>del</strong>la confisca, né alla sua esecuzione, ove<br />

l’applicazione sia stata già disposta prima <strong>del</strong>l’evento estintivo.<br />

In presenza di una causa di estinzione <strong>del</strong>la pena, la quale presuppone<br />

una condanna definitiva, i termini di applicabilità <strong>del</strong>la confisca sono<br />

quelli fissati dalla singola norma che la discilpina.<br />

L’art. <strong>12</strong> sexies d.l. n. 306/92 prevede, quale condizione prima ed imprescindibile,<br />

la condanna <strong>del</strong> proposto per specifiche ipotesi <strong>del</strong>ittuose<br />

predeterminate dal legislatore.<br />

Nel caso di morte <strong>del</strong> reo prima <strong>del</strong>la sentenza di condanna per il<br />

c.d. reato presupposto, il menzionato requisito non appare integrato in<br />

25 Per un approfondito commento <strong>del</strong>la sentenza n. 38834/08 <strong>del</strong>la Suprema Corte<br />

di Cassazione a Sezioni Unite, cfr. IELO, Confisca e prescrizione: nuovo vaglio <strong>del</strong>le Sezioni Unite,<br />

in cass. pen., 2009, 1397 ss.<br />

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