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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Nel cognome <strong>del</strong>la madre<br />

la quale, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome<br />

rientrano nella competenza <strong>degli</strong> Stati membri, ha statuito che l’ordinamento<br />

interno deve consentire all’interessato la possibilità di richiedere<br />

alle autorità amministrative competenti un provvedimento che permetta<br />

di conservare il cognome acquisito al momento <strong>del</strong>la nascita.<br />

La problematica concernente gli stranieri ha provocato l’acceso intervento<br />

<strong>del</strong>l’ASGI, Associazione <strong>Studi</strong> Giuridici sull’Immigrazione, che<br />

ha preso posizione contro la prassi seguita dal Ministero <strong>del</strong>l’Interno in<br />

sede di adozione <strong>del</strong> decreto di concessione <strong>del</strong>la cittadinanza italiana.<br />

L’ASGI rappresenta una casistica rilevante di correzioni <strong>del</strong> cognome,<br />

poiché diversi ordinamenti stranieri differiscono da quello italiano<br />

rispetto alla relativa attribuzione. L’Associazione, nel ritenere la prassi<br />

seguita non conforme ai principi costituzionali, alle norme internazionali<br />

e alle norme di diritto internazionale privato, richiama il contenuto <strong>del</strong><br />

diritto al nome, come affermatosi negli anni recenti, proponendo al Ministero<br />

una lettura combinata e costituzionalmente orientata <strong>del</strong>le norme<br />

ed afferma che la modifica coattiva <strong>del</strong> cognome, a prescindere dalla<br />

volontà <strong>del</strong>l’interessato, non possa essere consentita.<br />

Opportuna la precisazione in merito all’art. 1, c. 2 <strong>del</strong>la Convenzione<br />

di Monaco <strong>del</strong> 1958, posta a fondamento <strong>del</strong> contestato operato, secondo<br />

il quale, in caso di cambiamento <strong>del</strong>la nazionalità, viene applicata la legge<br />

<strong>del</strong>lo Stato di nuova cittadinanza. In realtà, come più volte indicato dalla<br />

giurisprudenza di merito, «il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento<br />

il c. 2 <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong>la Convenzione [di Monaco] deve essere inteso<br />

solo per il futuro, ovvero solo per quelle vicende che si verificano dopo l’acquisizione<br />

<strong>del</strong>la nuova cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare<br />

arbitrariamente e retroattivamente il nome <strong>del</strong> nuovo cittadino».<br />

La tesi è condivisibile, poiché la legge italiana diviene “nuova legge<br />

nazionale <strong>del</strong> soggetto” nel momento in cui il decreto di concessione<br />

<strong>del</strong>la cittadinanza diviene efficace e cioè nel momento in cui il soggetto<br />

presta giuramento, quindi dopo che il provvedimento concessorio<br />

è stato formato.<br />

Fino a tale momento la legge nazionale <strong>del</strong> soggetto è ancora quella<br />

<strong>del</strong>lo stato di origine 55 .<br />

55 Una <strong>del</strong>le tante testimonianze <strong>del</strong>le difficoltà conseguenti al mutamento di generalità,<br />

in cui sono incorsi tanti neo-cittadini italiani, è quella di Leonardo Barcelò, Consigliere<br />

<strong>del</strong> Comune di Bologna, di origine cilena, che nel suo Paese si chiamava Leonardo<br />

Barcelò Lizana. In “Stranieri e anagrafe, parte da Bologna la guerra dei cognomi”, Superabile.it,<br />

<strong>12</strong> maggio 2009, su http://www.cognomix.it/articolo_leggi_59.php.<br />

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