29.05.2013 Views

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Giuseppe Reale<br />

Infine, il regolamento in esame, all’art. 14, prevede l’obbligo di informazione<br />

dei passeggeri in merito ai loro diritti e, al successivo art. 15,<br />

sancisce che gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere<br />

oggetto di restrizioni o di rinuncia, in particolare per effetto di clausole<br />

derogatorie o restrittive <strong>del</strong> contratto di trasporto.<br />

Un ulteriore rafforzamento dei diritti dei passeggeri si è poi avuto<br />

con il successivo regolamento (CE) n. 1107/2006 <strong>del</strong> Parlamento europeo<br />

e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 5 luglio 2006, relativo ai diritti <strong>del</strong>le persone con disabilità<br />

e <strong>del</strong>le persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.<br />

2.1. (segue) Il trasporto ferroviario<br />

Nel campo <strong>del</strong> trasporto ferroviario l’intervento comunitario si è concretizzato<br />

attraverso il regolamento (CE) n. 1371/2007 <strong>del</strong> Parlamento europeo<br />

e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 23 ottobre 200716 , relativo ai diritti ed agli obblighi<br />

dei passeggeri in tale modalità di trasporto.<br />

Il regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta<br />

la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in<br />

virtù <strong>del</strong>la direttiva 95/18/CE <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 19 giugno 1995, relativa<br />

alle licenze <strong>del</strong>le imprese ferroviarie.<br />

Il regolamento impone al vettore precisi obblighi di informazione<br />

a favore dei passeggeri (artt. 7-9), afferma l’obbligo di adeguata copertura<br />

assicurativa <strong>del</strong>le responsabilità che incombono sul vettore ferroviario<br />

(art. <strong>12</strong>) e prevede un sistema di pagamenti anticipati che il vettore<br />

deve effettuare in caso di decesso o lesioni riportate dai passeggeri necessari<br />

per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente<br />

al danno subito (art. 13, primo e secondo comma). Tuttavia, si specifica<br />

che il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità<br />

e può essere detratto da ulteriori importi dovuti ai sensi <strong>del</strong><br />

regolamento (art. 13, terzo comma).<br />

Il vettore ferroviario è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore ancorché<br />

contesti la propria responsabilità in ordine ai danni subiti da quest’ultimo<br />

(art. 14).<br />

Il regolamento contempla poi le ipotesi di responsabilità per ritardi,<br />

perdita di coincidenze e soppressioni, nonché i correlativi doveri di<br />

16 Sull’argomento, v. S. BUSTI, Il difficile varo <strong>del</strong> diritto privato comunitario sul trasporto<br />

ferroviario di persone, in Dir. trasp., 2008, p. 9 ss.; N. ROMANA, Il contratto di trasporto di persone<br />

e cose per ferrovia. Il contratto di trasporto di persone nella disciplina <strong>del</strong>l’Unione Europea,<br />

in Codice dei trasporti, cit., p. 1354 ss.; S. ZUNARELLI - M.M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto<br />

<strong>del</strong>la navigazione e dei trasporti, Padova, 2009, p. 243 ss.<br />

196

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!