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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Protezione temporanea per esigenze umanitarie e flussi migratori<br />

Quanto alla seconda categoria, si deve rilevare che, a fronte di una<br />

serie di elementi di carattere oggettivo, in quanto riferiti a intervenute<br />

sentenze di condanna per specifici reati, si aggiunge l’elemento rappresentato<br />

da «motivi di ordine o sicurezza pubblica». In definitiva, si rimette<br />

a una ampia discrezionalità amministrativa la concessione <strong>del</strong>la protezione<br />

temporanea.<br />

Nel dettaglio, l‘art. 9 prevede due distinte ipotesi di tutela giurisdizionale.<br />

La prima ipotesi è fissata avverso i provvedimenti di diniego di<br />

protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al decreto stesso,<br />

è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

6, co. 10, <strong>del</strong> testo unico; la seconda è prevista avverso i provvedimenti<br />

di diniego <strong>del</strong> ricongiungimento familiare, è previsto ricorso al tribunale<br />

in composizione monocratica, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 30 co. 6 <strong>del</strong> testo unico.<br />

Occorre osservare che, nonostante l’ampia dizione <strong>del</strong>l’articolo 9, co.<br />

1, tra i provvedimenti «connessi» al D.Lgs. n. 85/2003 non possono essere<br />

ricompresi quelli relativi al diniego <strong>del</strong>lo status di rifugiato (pur considerati<br />

dall’articolo 7 <strong>del</strong> decreto), avverso i quali è ammesso ricorso al tribunale<br />

ordinario territorialmente competente, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1quater,<br />

co. 5, <strong>del</strong> D.L. n. 416/1989 come introdotto dalla legge n. 189/2002.<br />

Invero, l’affinità <strong>del</strong>lo status di sfollato con quello di rifugiato induce<br />

varie perplessità in ordine alla scelta effettuata dal legislatore.<br />

Come si evince, infatti, dall’attribuzione <strong>del</strong>la giurisdizione, il legislatore<br />

ritiene la posizione <strong>del</strong>l’aspirante al riconoscimento <strong>del</strong>lo status<br />

di rifugiato alla stregua di un diritto soggettivo, mentre quella <strong>del</strong>lo<br />

sfollato aspirante alla protezione temporanea, come un interesse legittimo,<br />

ancorché analoghi ne siano i presupposti.<br />

5. Conclusioni<br />

Alla luce di quanto analizzato ed affermato nei precedenti paragrafi,<br />

è possibile concludere nel senso <strong>del</strong> riconoscimento ai singoli Stati da<br />

parte <strong>del</strong> diritto internazionale di un ampio potere in materia di trattamento<br />

ed ingresso <strong>degli</strong> stranieri (che rientra nella sfera <strong>del</strong> c.d. domaine<br />

réservé). Sicché, tenuto altresì conto <strong>del</strong>le norme più dettagliate definite<br />

dall’ordinamento <strong>del</strong>l’Unione europea, si evince che lo Stato italiano<br />

gode ancora di un potere discrezionale in materia di ingresso <strong>degli</strong><br />

stranieri, soprattutto con riferimento alle procedure e requisiti da adottare<br />

in occasione di concessione di permessi di soggiorno o provvedimenti<br />

di protezione internazionale.<br />

Invero, l’obiettivo finale <strong>del</strong>le garanzie e tutele poste dal diritto internazionale<br />

e dal diritto <strong>del</strong>l’Unione europea consiste nell’imporre ai sin-<br />

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