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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

petenza, le informazioni, appropriate ed in formati accessibili, in merito<br />

ai diritti ad essi attribuiti dal regolamento.<br />

E’ possibile adempiere all’obbligo di informazione anche utilizzando<br />

una sintesi <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> regolamento.<br />

L’art. 24 riguarda il trattamento dei reclami relativi ai diritti ed agli<br />

obblighi sanciti dal regolamento.<br />

Il reclamo va trasmesso entro due mesi da quando è stato effettuato<br />

(o avrebbe dovuto essere effettuato) il servizio di trasporto ed entro<br />

un mese dal suo ricevimento il vettore (o l’operatore <strong>del</strong> terminale) ne<br />

notifica al passeggero l’esito oppure gli comunica che esso è ancora in fase<br />

d’esame.<br />

In ogni caso, la risposta definitiva al reclamo proposto non può eccedere<br />

i due mesi dal momento <strong>del</strong>la sua ricezione.<br />

5. Incidenza <strong>del</strong> regolamento n. 1177/<strong>2010</strong> sul codice <strong>del</strong>la navigazione<br />

e sulla normativa interna<br />

Questione di particolare rilievo è quella concernente l’incidenza <strong>del</strong><br />

regolamento n. 1177 sul codice <strong>del</strong>la navigazione o su altre disposizioni<br />

di diritto interno.<br />

Difatti, il regolamento - la cui èntrata in vigore è fissata al 18 dicembre<br />

20<strong>12</strong>39 - è destinato ad incidere in maniera significativa sulla previgente<br />

disciplina <strong>degli</strong> impedimenti40 contemplata dal codice <strong>del</strong>la navigazione41<br />

che, dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong>le norme europee, resterà ancora<br />

applicabile per quanto non sia con esse in contrasto.<br />

In modo particolare, dovrà essere valutata l’incidenza <strong>del</strong> regolamento<br />

n. 1177 sulla disciplina offerta dal codice <strong>del</strong>la navigazione agli<br />

artt. 40242 , 40343 , 40444 e 40545 .<br />

39 I due anni che precedono l’entrata in vigore hanno l’evidente scopo di consentire<br />

ai vettori ed agli operatori <strong>del</strong> settore di adeguarsi alle prescrizioni che sono loro demandate<br />

dalle nuove norme.<br />

40 Il codice <strong>del</strong>la navigazione contempla gli impedimenti all’esecuzione <strong>del</strong> contratto<br />

di trasporto distinguendo quelli che incidono sul vettore da quelli che riguardano invece il<br />

passeggero. Sul tema, cfr. M. CASANOVA - M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. La disciplina<br />

contrattuale, Milano, 2007, p. 131 ss.; A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale<br />

di diritto <strong>del</strong>la navigazione, cit., p. 447 ss.; E. G. ROSAFIO, La disciplina <strong>degli</strong> impedimenti anteriori<br />

alla partenza nel trasporto marittimo di persone, in Giust. civ., 2005, II, p. 465 ss.; S. ZUNA-<br />

RELLI - M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto <strong>del</strong>la navigazione e dei trasporti, cit., p. 261 ss.<br />

41 Cfr. artt. 402 ss. c. nav.<br />

42 Secondo l’art. 402 c. nav. se la partenza <strong>del</strong>la nave è impedita per causa non imputabile<br />

al vettore il contratto è risolto di diritto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.<br />

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