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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Matteo Lariccia<br />

Si osserva – inoltre - criticamente che la soluzione <strong>del</strong>la decorrenza dei<br />

termini dalla comunicazione <strong>del</strong>l’aggiudicazione definitiva “semplice”<br />

imporrebbe a chi intenda contestare gli esiti <strong>del</strong>la graduatoria di gara di<br />

presentare un ricorso nonostante la mancanza di un atto con portata vincolante<br />

tra le parti 15 . Si deve notare, infatti, che i concorrenti potrebbero<br />

avere interesse ad impugnare l’aggiudicazione definitiva, anche o meramente,<br />

con riferimento agli atti che ne attestino l’intervenuta efficacia<br />

(ad es., da parte <strong>del</strong> secondo in graduatoria che contesti la legittimità <strong>del</strong>l’accertamento<br />

<strong>del</strong>la sussistenza <strong>degli</strong> stessi in capo all’aggiudicatario)<br />

o l’inefficacia (ad es., da parte <strong>del</strong>l’aggiudicatario che si veda revocata<br />

l’aggiudicazione per la constatata insussistenza dei requisiti) e che in tali<br />

specifiche evenienze l’assenza di un termine dilatorio tra l’aggiudicazione<br />

definitiva, ormai divenuta efficace, e la stipulazione <strong>del</strong> contratto verrebbe,<br />

di fatto, a frustrare le iniziative dei soggetti lesi in seguito all’adozione<br />

<strong>degli</strong> atti di controllo ex art. 48, comma 2 <strong>del</strong> D.lgs. n. 163/2006.<br />

3. Necessità di conservare la ratio <strong>del</strong>l’istituto: una proposta interpretativa<br />

I due contrapposti argomenti non paiono aver ricevuto ancora lo scrutinio<br />

<strong>del</strong>la giurisprudenza e <strong>del</strong>l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.<br />

Nondimeno, poiché la questione interpella frequentemente le stazioni<br />

appaltanti più attente e rigorose, non è solo a fini speculativi che<br />

vale la pena di svolgere alcune considerazioni e tentare alcune proposte<br />

di soluzione, alla ricerca di un ragionevole contemperamento dei contrapposti<br />

interessi.<br />

Nell’economia <strong>del</strong> bilanciamento di interessi sopra rappresentato,<br />

riferire la garanzia realizzata attraverso il termine di stand still esclusivamente<br />

al momento in cui il contratto sia validamente stipulabile,<br />

i.e. al momento <strong>del</strong>l’aggiudicazione divenuta efficace, determina una<br />

eccessiva compressione <strong>del</strong>l’interesse <strong>del</strong>l’amministrazione (e non<br />

solo) alla celerità <strong>del</strong> procedimento e si scontra con alcune, insuperabili,<br />

obiezioni. In primo luogo, l’attesa <strong>del</strong>l’efficacia <strong>del</strong> provvedimento<br />

di aggiudicazione definitiva, la quale richiede tempi medi di poco<br />

inferiori al mese, confligge con la ratio di celerità che connota tutto il<br />

procedimento di gara. Infatti, pretendere in via generale la previa efficacia<br />

<strong>del</strong> provvedimento di aggiudicazione per il decorso <strong>del</strong>lo stand<br />

15 D. GALLI, op. cit., p. 900. Opta pacificamente per questa teoria, S. A. ROMANO, L’affidamento<br />

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Milano, Giuffré, 2011, p. 198.<br />

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