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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Carmela Amura<br />

A questo punto si verifica un fatto ad alto contenuto simbolico: l’ufficiale<br />

di stato civile, incredulo, verifica il testo <strong>del</strong> codice civile e non può<br />

che accettare l’eccezione formulata. La modulistica contenente la richiesta<br />

<strong>del</strong> cognome da dare al figlio, viene modificata a mano, prima di essere<br />

inviata al Tribunale dei Minori di Milano.<br />

In seguito alla vicenda i moduli prestampati vengono modificati,<br />

con l’aggiunta <strong>del</strong>la terza opzione: il mantenimento <strong>del</strong> solo cognome materno,<br />

in caso di riconoscimento paterno successivo.<br />

Una conquista ed un passo avanti per le coppie non sposate, non<br />

più ritrattabile.<br />

La coppia, dopo il successo ottenuto, rende pubblica la questione tramite<br />

un sito internet, divenuto utile punto di riferimento sull’argomento,<br />

e, con il riconoscimento <strong>del</strong> secondo figlio Sem, richiama l’attenzione <strong>del</strong>la<br />

stampa e <strong>del</strong>la Rai, anche per la fondazione <strong>del</strong> Comitato promotore “Col<br />

Cognome <strong>del</strong>le Madri”, che ha l’intento di svolgere azione di pressione per<br />

la modifica <strong>del</strong>la legge presso i rappresentanti <strong>del</strong>la politica.<br />

Da segnalare, a proposito, due recentissime sentenze <strong>del</strong>la Corte di<br />

Cassazione, proprio su casi analoghi.<br />

Nella pronuncia n. 2644 <strong>del</strong> 3 febbraio 2011, la Corte afferma che il<br />

criterio di riferimento è unicamente l’interesse <strong>del</strong> minore con esclusione<br />

di qualsiasi automaticità, sia riguardo alla prima attribuzione, essendo<br />

inconfigurabile una regola di prevalenza <strong>del</strong> criterio <strong>del</strong> prior in tempore,<br />

sia riguardo al patronimico, per il quale altrettanto non sussiste alcun<br />

favor in sé. Pertanto, la SC ha confermato la decisione impugnata, che<br />

aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo<br />

attribuito. Diversamente, nelle sentenze n. <strong>12</strong>893 <strong>del</strong> 5 giugno 2009<br />

ed altre, si conferma l’attribuzione <strong>del</strong> cognome paterno in aggiunta a quello<br />

materno, confermando l’orientamento che è quello <strong>del</strong>la valutazione<br />

<strong>del</strong> caso concreto, tenuto conto <strong>del</strong> diverso grado di maturazione <strong>del</strong>l’identità<br />

personale <strong>del</strong> minore.<br />

9. Le proposte di legge<br />

Sono passati oltre trent’anni dalla prima proposta di legge concernente<br />

la disciplina <strong>del</strong>l’attribuzione <strong>del</strong> cognome. Essa risale, infatti, al<br />

30 ottobre 1979, all’indomani <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> diritto di famiglia, che non<br />

si pronunciava al riguardo.<br />

Da allora innumerevoli sono state le iniziative intraprese, ma nessuna<br />

è giunta al termine <strong>del</strong>l’iter di approvazione, anzi, molte di esse non<br />

sono mai andate neppure in discussione.<br />

L’ostacolo principale, prestigiosamente confermato dalla Corte<br />

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